ABITUALITÀ E PREVALENZA DELLA PRESTAZIONE COMPORTANO L’OBBLIGO DELLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE
Con la sentenza n. 9873 del 7 maggio 2014, la Corte di Cassazione ha ribadito che nel caso del familiare coadiutore dell’impresa che risulta svolgere attività lavorativa prevalente ed abituale sussiste l’obbligo di iscrizione nella gestione speciale IVS ai sensi dell’art. 2 della L. n. 613/1966.
La Corte d’Appello aveva confermato la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da un socio accomandatario di una s.a.s., avverso il verbale dell’Ispettorato del Lavoro e dell’INPS, con il quale era stato accertato l’omesso versamento dei contributi relativi alla socia accomandante, nella qualità di “familiare coadiutore” madre del ricorrente e dell’altra socia.
Secondo i verbalizzanti la socia accomandante, aveva lavorato nell’albergo gestito dalla società in qualità di cuoca con carattere di abitualità e prevalenza, onde avrebbe dovuto essere iscritta nella gestione speciale IVS. 
La Corte ha ritenuto che dall’istruttoria svolta era emerso che la presenza della signora era abituale, essendosi realizzata per anni in modo costante e ripetuto nel tempo. Sussisteva inoltre il requisito della prevalenza, essendo quella svolta presso l’albergo l’unica attività della signora. L’iscrizione, poi, di costei nel libro matricola, sia pure ai soli fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dimostrava che la medesima prestava comunque la propria opera nell’esercizio, come previsto dall’art. 23 del D.P.R. n. 1124 del 1965. 
Secondo la suprema Corte, il requisito della abitualità della prestazione lavorativa, ai fini della operatività degli artt. 1 e 2 della L. n. 613/1966 implica che la prestazione lavorativa debba essere svolta con continuità e stabilmente, e non già con interventi occasionali e/o eccezionali. Tuttavia, non si esige che la prestazione sia resa in tutti i giorni e che non subisca interruzioni, essendo sufficiente che il suo svolgimento sia richiesto e si ripeta nel tempo perché debba escludersene il carattere di occasionalità, transitorietà saltuarietà. L’attività lavorativa ha carattere di prevalenza, quando le prestazioni siano rese per un maggior periodo di tempo rispetto ad altre, e cioè con carattere di preminenza, sotto il profilo temporale, rispetto ad altre attività marginali e secondarie. 
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