La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26956/2019, ha ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare intimato nei confronti del dipendente che ha usufruito indebitamente dei permessi per assistere congiunti disabili ex L.104/1992.
La Suprema Corte ha precisato che, laddove la fruizione dei permessi ex L. 104/1992 non si ponga in relazione diretta con l’esigenza di assistenza nei confronti del congiunto in stato di disabilità, si è in presenza di un vero e proprio abuso del diritto. Inoltre, la condotta del lavoratore risulta lesiva del principio di buona fede e priva ingiustamente il datore di lavoro della prestazione lavorativa.
Tuttavia, fermo restando il disvalore del fatto contestato, occorre valutare caso per caso la proporzionalità o l’adeguatezza della sanzione espulsiva, in considerazione dell’idoneità della condotta tenuta dal lavoratore a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, tenendo conto anche del grado di disvalore sociale comunemente percepito.