Accesso al fondo di solidarietà: l’accettazione del licenziamento per acquiescenza non consente l’impugnativa
Con la sentenza n. 18090/2015, la Corte di Cassazione ha disciplinato il caso di un lavoratore che a seguito di licenziamento con procedura ex L. n. 223/1991, ha richiesto l’accesso al Fondo di solidarietà Inps e ha proposto domanda di assegno.
In questo caso risulta preclusa la facoltà di impugnare giudizialmente il licenziamento poiché, con l’accesso al fondo, si configura un’esplicita acquiescenza al recesso.
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