Accollo della reperibilità di un altro lavoratore: spetta la doppia indennità
Con la sentenza n. 18667 del 22 settembre 2015, la Corte di Cassazione ha stabilito che il lavoratore che si accolli, oltre alla propria, anche la reperibilità di un collega, ha diritto a percepire una doppia indennità
La ratio alla base del decisum della Corte è l’accollo di compiti altrui da parte del lavoratore e l’approvazione dei turni di lavoro da parte del datore, elementi dai quali ben si è dedotto che il datore sapesse o dovesse sapere della sostituzione e che comunque egli avesse approvato la sostituzione medesima.
A a rileva che il datore abbia indebitamente continuato a pagare il lavoratore sostituito.
Infatti, dall’espletamento da parte del lavoratore del servizio di reperibilità deriva il diritto al pagamento del compenso relativo, in quanto la stessa ha natura di prestazione strumentale ed accessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistendo nell’obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori dei proprio orario di lavoro, in vista di un’eventuale prestazione lavorativa.
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