Adesione automatica alla previdenza complementare: la riforma del TFR dal 1° luglio 2026

La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) introduce, per le assunzioni decorrenti dal 1° luglio 2026, il nuovo meccanismo di adesione automatica dei lavoratori alla previdenza complementare. La Deliberazione COVIP del 19 giugno 2026 ne definisce i profili applicativi, imponendo ai datori di lavoro un significativo aggiornamento delle procedure di assunzione.

Il quadro normativo di riferimento

La disciplina della previdenza complementare, delineata dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ha da sempre affidato al lavoratore la scelta circa la destinazione del trattamento di fine rapporto, riconoscendo un termine di sei mesi dall’assunzione per esercitare l’opzione tra il mantenimento del TFR in azienda, ai sensi dell’art. 2120 c.c., e il conferimento a una forma pensionistica complementare. In assenza di scelta espressa, il sistema previgente si limitava ad attivare il conferimento tacito, circoscritto alle sole quote di TFR maturando.

La Legge di Bilancio 2026 muta radicalmente tale impostazione, introducendo per le assunzioni successive al 30 giugno 2026 il meccanismo dell’adesione automatica, la cui disciplina attuativa è stata completata dalla Deliberazione COVIP del 19 giugno 2026. Ne discende un assetto normativo articolato, nel quale continuano a convivere due discipline distinte in ragione della data di costituzione del rapporto di lavoro.

Dal conferimento tacito all’adesione automatica

L’elemento di maggiore discontinuità rispetto al sistema previgente risiede nell’oggetto dell’automatismo. Se il conferimento tacito riguardava esclusivamente il TFR, la nuova adesione automatica alla previdenza complementare determina, salvo rinuncia, la destinazione al fondo pensione non soltanto del TFR maturando, ma anche del contributo datoriale previsto dalla contrattazione collettiva applicata e dell’eventuale contributo a carico del lavoratore. Il lavoratore è considerato aderente sin dal momento dell’assunzione, con facoltà di esercitare il diritto di rinuncia entro sessanta giorni, con efficacia retroattiva (ex tunc).

L’ambito soggettivo: prima assunzione e lavoratori già occupati

La riforma non opera in modo indistinto, ma richiede una preventiva verifica della storia lavorativa e previdenziale del dipendente. La COVIP qualifica come lavoratore di prima assunzione colui che viene assunto, per la prima volta, in qualità di lavoratore subordinato, restando irrilevanti precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo o con partita IVA. Per tali soggetti l’adesione automatica opera senza eccezioni.

Diversamente, per i lavoratori già titolari di precedenti rapporti subordinati, l’automatismo trova applicazione soltanto qualora gli stessi risultino già iscritti a una forma di previdenza complementare alimentata, anche parzialmente, dal conferimento del TFR: in tal caso, peraltro, non è consentito optare per il mantenimento del TFR in azienda. Restano invece esclusi dal meccanismo coloro che non abbiano mai aderito ad alcuna forma pensionistica complementare, che vi abbiano aderito con la sola contribuzione volontaria, ovvero che abbiano integralmente riscattato la posizione previdenziale maturata nel precedente rapporto, fatta salva la possibilità di adesione volontaria secondo le modalità ordinarie.

Restano esclusi dall’ambito applicativo della riforma i dipendenti pubblici di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e i lavoratori domestici, mentre l’esclusione dei lavoratori intermittenti, allo stato affidata alle sole FAQ ministeriali, dovrà trovare conferma in un successivo decreto attuativo.

Il meccanismo operativo: informativa, termine e diritto di rinuncia

Sul piano procedurale, il datore di lavoro è tenuto a consegnare, al momento dell’assunzione, l’informativa prevista dall’art. 8 del d.lgs. 252/2005 – illustrativa del funzionamento della previdenza complementare, della forma pensionistica di riferimento e del diritto di rinuncia – unitamente alla modulistica per la destinazione del TFR, in attesa dell’aggiornamento del modello TFR2 mediante decreto interministeriale Lavoro-MEF. Decorsi sessanta giorni dall’assunzione senza che il lavoratore abbia esercitato alcuna opzione, l’adesione automatica si consolida definitivamente, con effetti economici retroattivi alla data di costituzione del rapporto: il datore di lavoro dovrà pertanto versare anche gli importi maturati sin dal primo giorno di lavoro.

Quanto all’individuazione della forma pensionistica di destinazione, l’art. 8 del d.lgs. 252/2005 impone un ordine gerarchico vincolante: si guarda anzitutto al contratto collettivo applicato, quindi, in presenza di più forme di riferimento, a quella cui risulti iscritto il maggior numero di lavoratori dell’impresa e, in assenza di previsioni collettive, al fondo pensione residuale individuato dalla normativa (COMETA), senza tuttavia obbligo di contribuzione datoriale o del lavoratore in tale ultima ipotesi.

I nuovi adempimenti per i datori di lavoro

La riforma impone alle imprese una revisione strutturale dei processi di onboarding, richiedendo l’aggiornamento della modulistica di assunzione, l’acquisizione di dichiarazioni idonee a ricostruire la posizione previdenziale pregressa del neoassunto, il monitoraggio puntuale del termine di sessanta giorni e la verifica delle previsioni del CCNL applicato in tema di contribuzione e periodo di prova.

Paserio & Partners resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per il supporto nell’implementazione delle novità illustrate.

Condividi questo articolo
Leggi e ascolta
Categorie
Tags
Articoli che potrebbero interessarti
Iscriviti alla newsletter
Resta sempre aggiornato