L’art. 5 del D.L. n. 91/2014 (c.d. “Decreto Competitività”) ha introdotto un incentivo per gli imprenditori agricoli che assumono giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi oppure sprovvisti di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
L’agevolazione è prevista per i contratti a tempo indeterminato ma anche per quelli a tempo determinato che risultino redatti in forma scritta, con una durata almeno triennale e con garanzia al lavoratore di un’occupazione minima di 102 giornate all’anno.
Le assunzioni agevolabili sono quelle effettuate tra l’1.7.2014 e il 30.6.2015 e devono comportare un incremento occupazionale netto, sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e quello dell’esercizio precedente all’assunzione.
L’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti:
se l’assunzione è a tempo determinato, l’incentivo è riconosciuto per 6 mesi a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione, per 6 mesi a decorrere dal completamento del secondo e per 6 mesi a decorrere dal completamento del 3° anno di assunzione;
se l’assunzione è a tempo indeterminato, l’incentivo è riconosciuto per 18 mensilità a decorrere dal completamento del 18° mese dal momento dell’assunzione.
Il valore annuo dell’incentivo non può comunque superare, per ciascun lavoratore assunto ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 91/2014, l’importo di euro 3.000 nel caso di assunzione a tempo determinato, oppure di euro 5.000 nell’ipotesi di impiego a tempo indeterminato.
L’Inps disciplinerà con apposita circolare le relative modalità attuative.
Il D.L. n. 91/2014 ha inoltre stabilito che per i produttori titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del Tuir e per le società agricole, le deduzioni Irap di cui all’art. 11, c. 1, lett. a), n. 2), 3) e 4) del D.Lgs. n. 446/1997 si applicano, nella misura del 50% degli importi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo d’imposta, purchè abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia una durata almeno triennale.