Aliunde perceptum: quando il risarcimento al lavoratore per il licenziamento illegittimo deve essere ridotto?

Con la sentenza n. 7685/2016 la Corte di Cassazione è ritornata sul concetto di aliunde perceptum, affermando il principio, noto, secondo il quale in caso di licenziamento illegittimo e conseguente risarcimento del danno ingiusto causato al lavoratore, da parte del datore di lavoro, se tra la data del licenziamento e la pronuncia giudiziale della sua illegittimità il lavoratore si sia rioccupato, lo stesso datore di lavoro può richiedere al giudice di detrarre, dalle somme dovute quale risarcimento del danno causato dal licenziamento, gli importi percepiti dal medesimo lavorataliunde perceptum studio paserioore.

Queste somme costituiscono il c.d. aliunde perceptum; la Corte ha precisato che la detrazione, che diminuisce l’importo del risarcimento, non può comunque riguardare i redditi da lavoro già conseguiti dal lavoratore prima del licenziamento.

Pertanto, nel caso in cui il lavoratore licenziato avesse intrapreso, prima del licenziamento stesso, una collaborazione con un’altra azienda, quanto percepito prima del licenziamento medesimo non rientrerà della determinazione dell’importo della “detrazione”.

 

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