A seguito dell’emanazione della L. n. 170/2015 (c.d. “Buona Scuola”) è stato previsto l’incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione, pertanto gli istituti scolastici potranno avviare ai percorsi di stage lavorativo anche studenti con età inferiore a 18 anni.
L’ingresso degli stagisti-studenti nelle aziende deve essere gestito secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008, quindi in ottemperanza alle disposizioni previste in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pertanto i datori di lavoro che intendano avviare queste attività dovranno tenere in considerazione i seguenti adempimenti da porre in essere prima dell’attivazione presso l’azienda di un percorso formativo di alternanza scuola lavoro:
- integrare il proprio DVR con una sezione apposita dedicata ai tirocinanti;
- se la mansione a cui verrà destinato lo studente è soggetta a sorveglianza sanitaria, accertarsi se lo studente tirocinante sia in possesso dell’idoneità alla mansione, rilasciata dal medico competente della scuola; in caso affermativo acquisirne copia. Nel caso in cui lo studente sia privo di certificato di idoneità alla mansione, provvedere all’ottenimento dell’idoneità tramite l’attivazione del proprio medico competente;
- valutare la necessità di somministrare/integrare la formazione generale e specifica, secondo il piano di formazione aziendale, la formazione già effettuata e attestata dalla scuola e la specifica valutazione dei rischi;
- fornire allo studente le informazioni riguardo al piano di emergenza aziendale.