Con la sentenza n. 7430/2016, la Corte di Cassazione ha asserito che il supplemento al premio assicurativo per il rischio amianto può essere legittimamente richiesto dall’Inail previo accertamento che il rischio, collegato all’esposizione alle fibre d’amianto, sia concreto e non solo presunto.
Il caso è quello di un’azienda attiva nell’estrazione mineraria, la quale proponeva opposizione all’intimazione del pagamento di una somma per premio supplementare – rischio silicosi in quanto, in base all’art. 153 del D.P.R. n. 1124/1965 i datori di lavoro sono tenuti al pagamento del premio aggiuntivo per la silicosi ed asbestosi solo quando vi sia rischio effettivo e, cioè, soltanto se risulti accertato in concreto che, a causa dell’effettuazione delle lavorazioni tabellate, si verifichi nell’ambiente di lavoro una dispersione di silice libera o di amianto in concentrazione non inferiore a quella normalmente idonea a determinare, per il personale addetto, il rischio effettivo (e non già presunto) di contrarre la silicosi o l’asbestosi.