Amianto nell’ambiente di lavoro: fino a dove arriva la responsabilità del datore di lavoro?

Con la sentenza n. 291 del 10 gennaio 2017, la Corte di Cassazione ha sancito che in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (il caso in esame riguarda la presenza di amianto nei luoghi di lavoro), l’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato, e la limitazione dell’azione risarcitoria di questi al cosiddetto danno differenziale, nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale, riguarda soltanto l’ambito della copertura assicurativa, ossia il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica e non anche il danno alla salute, o biologico, e il danno morale, entrambi di natura non patrimoniale, al cui integrale risarcimento il lavoratore ha diritto ove sussistano i presupposti della responsabilità del datore di lavoro.

Nel caso di specie, a seguito dell’accertamento del danno per esposizione all’amianto, il datore di lavoro ha comunque l’onere di provare di aver adottato, pur in assenza di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo, secondo le conoscenze in essere all’epoca dell’insorgenza della malattia.

 

 

Tags:
Condividi questo articolo
Leggi e ascolta
Categorie
Tags
Articoli che potrebbero interessarti
Iscriviti alla newsletter
Resta sempre aggiornato