AMMESSO IL DIFFERIMENTO DELLA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE AL LAVORATORE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14103 del 20 giugno 2014, ha affermato che, ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito della tempestività della contestazione in tema di procedimento disciplinare, in caso di intervenuta sospensione cautelare di un lavoratore sottoposto a procedimento penale, la contestazione disciplinare per i relativi fatti può essere differita dal datore di lavoro in relazione alla pendenza del procedimento penale stesso, anche in ragione delle esigenze di tutela del segreto istruttorio.
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