Il Ministero del Lavoro con la nota del 1° luglio 2015 prot. n. 37/0010565/MA008.A001 ha specificato che le imprese partecipanti ad un appalto, a fronte di una stessa attività, qualificabile come edile, dedotta in misura prevalente nel disciplinare di gara, devono applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’edilizia.
Il Ministero afferma, infatti, che un’impresa affidataria di lavori edili o prevalentemente edili è tenuta ad osservare, secondo l’articolo 118 c. 6 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), il contratto collettivo nazionale e territoriale di zona in vigore per lo specifico settore edile, osservando integralmente le disposizioni relative al trattamento economico e normativo in esso contenute.
Per quanto concerne gli appalti privati il Ministero, sulla base del dettato dell’articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008 in merito alla valutazione dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa, esegue un ragionamento analogo anche in considerazione della necessaria tutela in ambito previdenziale ed assicurativo dei lavoratori medesimi, confermando che le imprese sono obbligate a iscrivere i lavoratori alla Cassa Edile territorialmente competente ogni qualvolta l’oggetto dei lavori riguardi in misura prevalente la categoria di opere che rientrano tra le attività previste dal contratto del settore edile, indipendentemente dal comparto di riferimento.