Con la sentenza n. 10543 del 20 maggio 2016, la Corte di Cassazione ha precisato che, ai fini della responsabilità solidale negli appalti, essa risulta applicabile ai soli “trattamenti retributivi” in senso stretto, nel senso che deve trattarsi di somme dalla comprovata natura retributiva, le quali devono costituire corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa.
Il valore dei buoni pasto, quindi, risulta escluso da tale automatismo, salvo diverse disposizioni di legge o di contratto, in quanto privo della natura retributiva non sussistendo un rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa e non costituendo, pertanto, elemento della retribuzione.
Analogamente, anche per l’indennità sostitutiva delle ferie, essendo stata riconosciuta, dalla prevalente giurisprudenza, la sua natura risarcitoria non rientra tra le somme per le quali può essere invocata la solidarietà negli appalti.