Con decorrenza 1° maggio 2015, per gli eventi di disoccupazione di seguito elencanti, si applicherà la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), prevista dal D.Lgs. n. 22/2015:
• licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo o per giustificato motivo oggettivo;
• dimessi per giusta causa;
• risoluzione consensualmente ai sensi della procedura conciliativa prevista dall’art. 7 della L. n. 604/1966 (c.d. tentativo di conciliazione obbligatoria).
Per beneficiare della nuova indennità, i lavoratori devono presentare i seguenti requisiti:
• possano far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
• possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.