Quali sono le conseguenze per le aziende che decidono di dare applicazione a CCNL stipulati da organizzazioni sindacali non comparativamente più rappresentative sul piano nazionale? Quali sono i rischi nei quali si incorre?
Le indicazioni ministeriali
Il Ministero del Lavoro, con nota prot. 5623 del 24 marzo 2015, si è espresso in merito a possibili criticità nell’applicazione dei contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali non comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero non sottoscritti da CGIL, CISL e UIL.
Fermo restando il principio di libertà sindacale, e pertanto, la libertà datoriale di applicare un CCNL stipulato da qualsiasi organizzazione sindacale, la nota ministeriale ha precisato che:
- il datore di lavoro non potrà fruire delle agevolazioni e dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale;
- la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito daiCCNL applicabili ai vari comparti, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Qualora in fase ispettiva emergano crediti legati alla mancata applicazione di livelli minimi retributivi, il personale ispettivo può procedere con un provvedimento denominato diffida accertativa per crediti patrimoniali.
Di fronte all’incremento dei fenomeni di dumping contrattuale (che comportano un risparmio in termini di retribuzione e contribuzione a favore del datore di lavoro che applicano CCNL con “retribuzioni al ribasso”), l’INL, con circolare n. 3/2018, ha ribadito il principio per il quale laddove la legislazione nazionale rimetta alla contrattazione collettiva il compito di integrare la disciplina normativa e il datore di lavoro abbia applicato un CCNL stipulato da organizzazioni sindacali non comparativamente più rappresentative, gli effetti derogatori o di integrazione introdotti da quest’ultimo non hanno alcuna efficacia.
È possibile essere esclusi dalle gare d’appalto?
Sì, questa possibilità è tutt’altro che remota!
Nei capitolati di gara, infatti, molto spesso vengono indicati i CCNL che devono essere applicati dai partecipanti e, generalmente, conta esclusivamente la Contrattazione Nazionale sottoscritta da CGIL, CISL e UIL.
Tuttavia, qualora il bando di gara non preveda espressamente i CCNL ammissibili, potrebbero sorgere complicazioni all’atto della presentazione dei giustificativi di gara, dal quale risulterebbero costi del personale probabilmente non in linea con quelli degli altri partecipanti.
Questa rilevante problematica è connessa alla disciplina della responsabilità solidale negli appalti poichè un committente difficilmente consentirebbe l’applicazione di un CCNL che lo possa esporre ad una responsabilità solidale, sia nei confronti dei lavoratori, sia nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.
Leggi anche l’approfondimento redatto per MySolution – Lavoro: Applicazione CCNL Stipulati da OO.SS. non rappresentative