Apprendistato: impugnativa del licenziamento e prova dell’avvenuta formazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22624/2015, ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un apprendista in quanto si trattava di apprendistato non genuino per mancanza dell’elemento fondamentale dell’attività formativa. 
La Corte ha precisato che, sul lavoratore grava l’onere della dimostrazione della scarsa attività formativa e della funzione solo gerarchica del tutor. Il datore di lavoro, invece, deve provare l’effettiva programmazione e svolgimento dei corsi di formazione per le ore prescritte.
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