L’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
Il D. Lgs. 81/2015, all’art. 41 comma 2, prevede che l’apprendistato possa essere articolato nelle seguenti tipologie:
- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- Apprendistato professionalizzante;
- Apprendistato di alta formazione e ricerca.
Approfondiremo ora la prima tipologia di apprendistato.
CARATTERISTICHE DELL’APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE
Questa tipologia di apprendistato integra formazione e lavoro ed è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio.
Il contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, può essere sottoscritto con giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni.
La durata del contratto è variabile e cambia in base al percorso di studi seguito dall’apprendista. Non può comunque superare i 3 anni (4 anni nel caso in cui l’apprendista sia iscritto ad un percorso professionale quadriennale).
Il datore di lavoro che volesse sottoscrivere questa tipologia di contratto, deve, per prima cosa, verificare di essere in possesso dei requisiti minimi per impartire la formazione (capacità strutturali, capacità tecniche e capacità formative).
Successivamente, deve sottoscrivere un apposito protocollo con l’ente di formazione presso cui risulta iscritto il giovane, la quale stabilirà il contenuto e la durata degli obblighi formativi.
Il piano formativo individuale, da allegare al contratto di apprendistato, è predisposto dall’ente di formazione presso cui il dipendente è iscritto.
Nell’apprendistato che si svolge nell’ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna all’azienda è impartita dall’ente di formazione presso cui lo studente risulta iscritto e non può essere superiore al 60% dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno.
Successivamente al conseguimento del titolo di studi, il contratto di apprendistato di primo livello può essere trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante.
Prima della stipula del contratto è necessaria una verifica di quanto stabilito dalla normativa regionale, dagli accordi interconfederali e dal CCNL applicato dal datore di lavoro.
QUALI SONO I VANTAGGI DI QUESTA TIPOLOGIA DI APPRENDISTATO?
- Per le ore di formazione impartite dal datore di lavoro, viene riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta;
- Per le ore di formazione esterna il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione e, di conseguenza, è esonerato dall’obbligo del versamento contributivo;
- La retribuzione riconosciuta all’apprendista è calcolata in percentuale rispetto a quella prevista per i dipendenti qualificati dello stesso livello di inquadramento finale. La stessa aumenta ogni anno e va da un minimo del 45% fino al 70%;
- Non trova applicazione il contributo di licenziamento in caso di mancata conferma in servizio al termine del periodo formativo;
- L’aliquota contributiva applicata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali è, per tutti i datori di lavoro, pari al 5%;
- È riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della NASpI, nonché dell’aliquota di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Approfondimento le altre tipologie di apprendistato nei prossimi articoli. Iscriviti alla nostra newsletter settimanale cliccando sul pulsante in fondo a questa pagina per non perdere gli aggiornamenti in materia di lavoro.