Approvazione degli ultimi 4 decreti legislativi sul Jobs Act. Focus su riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 4 settembre 2015, ha approvato altri 4 decreti legislativi sul Jobs Act (Legge delega n. 183/2014). I decreto riguardano:

– la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro;

– il riordino dei servizi per il lavoro e le politiche attive;

– la semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese;

– il riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Segue una sintesi del decreto sul riordino degli ammortizzatori sociali.

Con riferimento al primo obiettivo perseguito, l’inclusione di lavoratori e imprese, il decreto rende strutturale la NASpI  a 24 mesi per sempre. Il decreto mette a regime e rende strutturali altre misure: le misure di conciliazione dei tempi di cura, di vita e di lavoro (tra le quali l’estensione del congedo parentale);

– l’assegno di disoccupazione (ASDI), che fornisce un reddito sino a sei mesi ai beneficiari di NASpI con figli minori o ultracinquantacinquenni che esauriscono il sussidio senza avere trovato lavoro e hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 5.000 euro all’anno;

– estende le integrazioni salariali in caso di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, anziché più di 15.

Con riferimento al secondo obiettivo perseguito, semplificazione e certezze per le imprese, il decreto introduce un unico testo normativo di 47 articoli per la cassa integrazione e per i fondi di solidarietà, quindi la disciplina delle integrazioni salariali è ora contenuta in un unico testo.

Il decreto si prevede che l’impresa provveda al conguaglio delle integrazioni pagate ai lavoratori o ne richieda il rimborso entro 6 mesi dalla fine del periodo di cassa integrazione.

– Per quanto riguarda la Cassa integrazione ordinaria (CIGO), è prevista una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l’abolizione delle commissioni provinciali e l’autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte dell’INPS e la domanda di CIGO dovrà avvenire entro 15 giorni dall’avvio della riduzione o sospensione.

– Per quanto riguarda la Cassa integrazione straordinaria (CIGS), sono introdotte varie semplificazioni riguardanti: procedure di consultazione sindacale, procedure autorizzazione (anche per i contratti di solidarietà), certezza dei tempi (la CIGS parte 30 giorni dopo la domanda per le richieste presentate a decorrere dal 1 novembre 2015), controlli (un unico controllo tre mesi prima della fine del periodo di cassa).

Con riferimento al terzo obiettivo, quella della razionalizzazione delle integrazioni salariali, è prevista una revisione della durata massima complessiva delle integrazioni salariali: per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Utilizzando la CIGS per causale contratto di solidarietà tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.

Nel settore edile, la durata massima complessiva della cassa ordinaria e straordinaria è stabilito in 30 mesi per ciascuna unità produttiva.

Il decreto prevede un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese attraverso le aliquote del contributo d’uso (contributo addizionale), prevedendo un contributo addizionale del 9% della retribuzione persa per i periodi di cassa (cumulando CIGO, CIGS e contratti di solidarietà) sino a un anno di utilizzo nel quinquennio mobile; del 12% sino a due anni e del 15% sino a tre. Il contributo addizionale non è dovuto nei casi di eventi oggettivamente non evitabili.

A fronte di questo incremento progressivo del contributo addizionale, viene introdotta per la CIGO una riduzione generalizzata del 10% sul contributo ordinario pagato su ogni lavoratore. 

Viene previsto, sia per la CIGO che per la CIGS, il divieto di autorizzare l’integrazione salariale per tutte le ore lavorabili da tutti i lavoratori per tutto il periodo disponibile, ovvero il divieto della cassa a zero ore per tutto il personale per tutto il periodo di cassa disponibile. 

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