Con il parere prot. n. 20542 dell’8 novembre 2016, il Ministero del Lavoro ha asserito che, a differenza delle visite personali di controllo, non è necessario l’accordo sindacale o l’autorizzazione della DTL per il controllo degli armadietti o altri spazi di proprietà aziendale, anche qualora posti nell’esclusiva disponibilità del lavoratore.
L’accordo sindacale o l’autorizzazione preventiva della DTL sono necessari per le visite eseguite sul lavoratore e purché avvengano attraverso opportuni meccanismi di selezione imparziale predisposti dall’azienda, in modo da rendere causale l’individuazione del soggetto da ispezionare.
Tale iter si estende, inoltre, al controllo sugli effetti personali del lavoratore, come borse, bagagli zaini e accessorio simili.