Aspettativa non retribuita

L’aspettativa non retribuita è un periodo, in costanza di rapporto di lavoro, durante il quale il lavoratore può assentarsi dal lavoro senza percepire la relativa retribuzione.

Il dipendente ha comunque diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di assenza. Pertanto, il datore di lavoro non può licenziarlo in virtù della mancata esecuzione della prestazione.

L’aspettativa, a seconda dei casi, può sorgere in forza di legge, di una previsione della contrattazione collettiva o per accordo tra le parti.

Di seguito si riportano le casistiche principali di aspettativa non retribuita.


Aspettativa non retribuita per gravi motivi famigliari

Questa tipologia di aspettativa non retribuita può essere richiesta dal lavoratore al ricorrere di gravi motivi familiari.

I gravi motivi, idonei a legittimarne la concessione, sono previsti dal D.M. n. 278/2000 (decesso di un familiare; situazioni che impegnano il dipendente o la sua famiglia nella cura o nell’assistenza di familiari; grave disagio personale del lavoratore, esclusa la malattia).

La durata del congedo per gravi motivi familiari è di massimo 2 anni nell’arco della vita lavorativa, che possono essere richiesti sia in maniera continuativa che in maniera frazionata.


Aspettativa non retribuita per formazione

I dipendenti che abbiano almeno 5 anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per formazione per un periodo non superiore ad 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.

Per “congedo per la formazione” si intende quello finalizzato: al completamento della scuola dell’obbligo; al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea; alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative.

La disciplina di tale tipologia di aspettativa non retribuita, è contenuta nei CCNL di settore, i quali prevedono: le modalità di fruizione del congedo; le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene; le ipotesi di differimento o di diniego all’esercizio di tale facoltà; i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.


Aspettativa non retribuita per avviare un’impresa o un’attività professionale

Per i soli dipendenti pubblici, è prevista la possibilità di richiedere un’aspettativa non retribuita per un periodo massimo di 12 mesi, per avviare attività professionale e imprenditoriale.

L’aspettativa è concessa da datore di lavoro pubblico, tenuto conto delle esigenze organizzative e previo esame della documentazione prodotta dall’interessato.

Nel predetto periodo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità.


Aspettativa non retribuita per dottorato

Per i soli dipendenti pubblici, è prevista la possibilità di richiedere un’aspettativa non retribuita in caso di ammissione ad un corso di dottorato di ricerca presso una università per tutta la durata del dottorato stesso.

L’aspettativa viene concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze di servizio dell’amministrazione pubblica, datrice di lavoro.


Aspettativa non retribuite per cariche pubbliche elettive

Può essere richiesta dal lavoratore dipendente, pubblico e privato, che sia stato eletto in un’assemblea pubblica e trova fondamento direttamente nell’art. 51 della Costituzione.

Possono chiedere questa aspettativa i lavoratori dipendenti, pubblici e privati:

    • eletti membri del Parlamento Europeo;
    • eletti membri del Parlamento Nazionale;
    • eletti membri delle assemblee regionali;
    • eletti sindaci di comuni;
    • eletti presidenti di province;
    • eletti presidenti di consigli comunali e provinciali;
    • eletti presidenti di consigli circoscrizionali (solo nelle città con più di 500.000 abitanti);
    • eletti presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni;
    • membri delle giunte comunali e provinciali (cioè i nominati Assessori);
    • eletti consiglieri comunali, provinciali, di comunità montane e unioni di comuni.

Aspettativa non retribuita per tossicodipendenza

I lavoratori a tempo indeterminato, per i quali viene accertato lo stato di tossicodipendenza, che intendono accedere a programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle ASL o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per l’intero periodo del trattamento riabilitativo, in ogni caso per un massimo di 3 anni.

I contratti e gli accordi collettivi possono disciplinare nel dettaglio la concessione di tale tipologia di aspettativa.


Aspettativa non retribuita per ricongiungimento con il coniuge all’estero

Per i soli dipendenti pubblici, è prevista la possibilità di richiedere un periodo di aspettativa qualora il coniuge presti servizio all’estero e il richiedente non possa essere trasferito dal datore di lavoro pubblico nella medesima località.


Aspettativa per volontariato

E’ rivolta sia ai dipendenti pubblici che privati, ed è generalmente disciplinata dai contratti collettivi nazionali che ne prevedono modalità di richiesta, di autorizzazione e durata.

L’unica aspettativa disciplinata dalla Legge è quella per servizio prestato presso associazioni inserite nell’elenco nazionale dell’Agenzia di protezione civile. Tale tipologia di aspettativa si configura come retribuita in quanto la retribuzione nei giorni di assenza è versata dal datore di lavoro, il quale ha diritto a richiederne il rimborso all’autorità di protezione civile territorialmente competente, entro 2 anni dal termine dell’intervento che ha causato l’astensione dall’attività lavorativa.


Aspettativa non retribuita: concessione extra CCNL

Il datore di lavoro la facoltà di concedere un’aspettativa non retribuita per cause diverse da quelle previste dalla contrattazione collettiva o dalla legge (si tratterebbe in questo caso di un trattamento di miglior favore nei confronti del lavoratore richiedente).

In questi casi, è opportuno procedere con la sottoscrizione di un accordo in cui si prevedano i principali elementi che caratterizzano l’aspettativa, tra cui la durata e il fatto che questa non verrà retribuita.


Per maggiori informazioni sul punto, consulta anche L’aspettativa non retribuita per motivi personali

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