Assegno di ricollocazione per i percettori NASPI

ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE PER I PERCETTORI DI NASPICon  il D.D. n. 258 del 18 ottobre 2016 La Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro ha dato attuazione alle iniziative di cui agli articoli 23 e 24 del D. Lgs. n. 150 del 14.09.2015 stanziando € 32.000.000,00 (trentaduemilioni/00).

Ai disoccupati percettori di NASPI, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi,  è riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al centro per l’impiego, una somma denominata «assegno individuale di ricollocazione». L’assegno di cui al comma 1 è spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per l’impiego o presso i soggetti privati accreditati.

Il servizio è richiesto dal disoccupato, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi dalla data di rilascio dell’assegno e ha una durata di sei mesi.

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