Sulla G.U. n. 83 del 10 aprile 2015 è stato pubblicato il DPCM 27 febbraio 2015 che disciplina le modalità per usufruire di un assegno in caso di nascita o adozione di un bambino tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.
L’importo è pari a 960 euro per ciascun figlio, mentre nel caso di nuclei familiari con ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo annuo dell’assegno è pari a 1.920 euro.
L’assegno verrà corrisposto dall’INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari a 80 euro se la misura annua dell’assegno è pari ad euro 960 o per un importo pari a 160 euro se la misura annua dell’assegno è pari a 1.920 euro.
L’assegno è concesso a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione e fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione ai nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.
I nuclei familiari beneficiari, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, devono essere in possesso di ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro annui.
La domanda potrà essere presentata dal giorno della nascita o dell’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione e l’assegno decorrerà dal giorno della nascita o dal giorno dell’ingresso nel nucleo familiare; la domanda dovrà essere presentata non oltre il termine di 90 giorni dal verificarsi dell’evento ovvero entro i 90 giorni successivi all’entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.