Assoggettamento a sanzioni civili dei versamenti contributivi effettuati a seguito di reintegra
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10718 del 25 maggio 2015, si è espressa in merito ai versamenti contributivi effettuati dal datore di lavoro conseguenti all’ordine di reintegro del lavoratore per il periodo successivo al licenziamento anato e il loro assoggettamento a sanzioni civili. 
La Corte aveva già risolto il contrasto (sezioni unite n. 19665/14) affermando che in tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità dei licenziamento, occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la ità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e l’anabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva: nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore “ora per allora”, deve pagare le sanzioni civili per omissione; nel secondo caso, il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della “mora debendi” nelle obbligazioni pecuniarie, fermo che, per il periodo successivo all’ordine di reintegra, sussiste l’obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, sicché riprende vigore la disciplina ordinaria dell’omissione e dell’evasione contributiva. 
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