Assunzione del lavoratore disabile in somministrazione: chiarimenti sugli incentivi economici

assunzione disabile in somministrazione paserioCon la risposta all’interpello n. 23 del 30 dicembre 2016, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito agli incentivi economici in caso di assunzione di un lavoratore disabile in somministrazione.

In particolare è stato chiarito che:

  • la condizione dell’incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti, deve essere riferita all’impresa utilizzatrice, secondo il criterio convenzionale di derivazione comunitaria dell’Unità di Lavoro Annuo – U.L.A. (come previsto dalla circolare Inps n. 99/2016). È infatti previsto che, con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore;
  • con riferimento al requisito della riduzione della capacità lavorativa in virtù del quale il lavoratore somministrato disabile va computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini della copertura della quota d’obbligo di cui all’articolo 3, L. n. 68/1999, è necessario che la missione (somministrazione) abbia una durata di almeno 12 mesi e riguardi un dipendente che presenti condizioni di disabilità previste dall’art. 1 c. 1 della L. n. 68/1999 affinché lo stesso venga computato, per il periodo di durata della missione, ai fini dell’adempimento dell’obbligo da parte dell’utilizzatore.
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