La Corte di Cassazione, con la sentenza del 25 luglio 2014 n. 17009, si è espressa in materia di assunzione part time del disabile.
Sono due i punti fondamentali affrontati dalla Corte: se e come tale lavoratore può essere adibito in turni di lavoro nell’ambito del suo orario ridotto settimanale, e se è per ciò necessario il consenso del lavoratore medesimo.
In linea generale, l’ammissibilità della stipulazione di un contratto di lavoro a tempo parziale è indiscussa anche in punto di fatto ed in tali termini vi è stato il a osta da parte della Provincia.
Il contrasto tra le parti è tutto incentrato sulla diversa questione se sussista la facoltà del datore di lavoro di proporre, con la richiesta di avviamento ex lege n. 68/1999, un contratto di lavoro a tempo parziale cosiddetto frazionato, ossia articolato su turni: è evidente che, in caso di risposta affermativa, il rifiuto di una tale proposta, contenente una specifica organizzazione oraria della prestazione, da parte del lavoratore avviato obbligatoriamente non può far sorgere in capo a quest’ultimo il diritto all’assunzione a tempo parziale continuativo.
Il dipendente non contesta che vi sia stata la proposta di un part-time frazionato da parte della società ricorrente, ma si assume che la stessa, per essere legittima, doveva necessariamente e preventivamente essere accettata dalla lavoratrice e che, in mancanza di tale consenso, è configurabile un diritto soggettivo.
Sempre in linea generale, l’ammissibilità della stipulazione di un contratto di lavoro a tempo parziale è, nel caso di specie, indiscussa.
Posto ciò, occorre verificare se, nella specie, la richiesta di avviamento inoltrata dalla Impresa agli uffici competenti conteneva una chiara predeterminazione dell’orario di lavoro e dei turni su cui doveva articolarsi la prestazione lavorativa, in modo da assicurare un assetto contrattuale certo circa la sua collocazione temporale.
Nonostante la sentenza sia stata rinviata al tribunale per il riesame, appare evidente, comunque che la richiesta di assunzione alla provincia porti presumibilmente a giustificare la legittima turnazione richiesta al disabile.