ASSUNZIONI 2018: IL NUOVO ESONERO CONTRIBUTIVO

Esonero Contributivo Inps 2018La L. n. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) ha introdotto un nuovo esonero contributivo in caso di nuove assunzioni effettuate a tempo indeterminato da parte datori di lavoro privati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

LE CARATTERISTICHE DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO 2018

Come accennato, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti è riconosciuto un esonero contributivo con le seguenti caratteristiche:

  • AMMONTARE: pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (esclusi i premi INAIL);
  • LIMITE: è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
  • DURATA: è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi.

L’esonero spetta anche in caso di trasformazione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato purché la conversione sia avvenuta successivamente al 31 dicembre 2017.

QUALI SONO I LAVORATORI PORTATORI DI AGEVOLAZIONI?

Riportiamo di seguito i requisiti “soggettivi” di cui deve essere in possesso il lavoratore portatore di agevolazioni:

  • REQUISITO ANAGRAFICO: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 l’esonero è riconosciuto con riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il 35° anno di età (quindi, fino a un massimo di 34 anni e 364 giorni al momento dell’assunzione). Invece, dal 2019, l’esonero spetta con riferimento all’assunzione di soggetti fino a 30 anni non compiuti (ossia 29 anni e 364 giorni);
  • REQUISITO OCCUPAZIONALE: il lavoratore non deve aver avuto alcuna precedente occupazione a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore prima del 1° gennaio 2018 (eccezione: ai fini della sussistenza di questo requisito, non ostano i periodi di apprendistato effettuati presso altro datore cui non è seguita la conferma in servizio).

Inoltre, la norma precisa che qualora, per lo stesso lavoratore, un precedente datore di lavoro abbia parzialmente fruito dell’esonero a seguito di un’assunzione a tempo indeterminato, si realizzi una nuova assunzione a tempo indeterminato da parte di altro datore di lavoro privato, il beneficio è riconosciuto all’ulteriore datore per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.

L’ESONERO TOTALE IN CASO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E APPRENDISTATO DEL 1° E 3° TIPO

Infine, si rammenta che l’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori, fatto salvo il limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per i datori privati che assumono entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio:

  1. a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza;
  2. b) studenti che hanno svolto, presso lo stesso datore, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore (I tipo) o apprendistato in alta formazione (III tipo).

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