Con parere n. 2283 del 23 marzo 2017 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito un aspetto importante con riferimento alle modalità delle assunzioni obbligatorie.
In particolare, il legislatore, nel consentire al datore di lavoro un ampio ventaglio di possibilità per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità (richiesta nominativa, richiesta numerica, convenzioni ai sensi degli articoli 11, 12 e 12-bis della legge n. 68 del 1999, nonché convenzioni ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), da porre in essere nel termine di 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, ha però individuato, una volta decorso infruttuosamente il menzionato termine, la richiesta di avviamento dei lavoratori secondo l’ordine di graduatoria quale unica modalità di assolvimento dell’obbligo, non consentendo, pertanto, il ricorso a forme assunzionali diverse da quella numerica.