Qualora un datore di lavoro affidi la procedura di selezione del personale ad una società esterna, la quale proceda con l’attribuire un punteggio e la formazione di una graduatoria, ciò non significa che venga eliminata la discrezionalità del committente nell’utilizzare la selezione.
Questo è quanto emerge dalla sentenza n. 4031 del 1° marzo 2016 della Corte di Cassazione, la quale ha appunto previsto che l’affidamento, da parte del il datore di lavoro ad una società di recruiting, dell’incarico di formare e selezionare il personale, tale compito non comporta una limitazione dei poteri organizzativi del datore di lavoro, a meno che il candidato non selezionato riesca a provare che la graduatoria sia da ritenersi vincolante per il committente.