Con la circolare n. 1 del 1° dicembre 2016, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni in merito alla conduzione dell’attività ispettiva nelle ASD e nelle SSD.
In particolare, oltre a ricordare le peculiarità e i presupposti del regime previsto per tali soggetti, ha chiarito che l’applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:
- che l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive;
- che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.