Con il messaggio n. 3913/2016, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità, per l’Istituto, di intervenire in autotutela anche dopo il termine di scadenza dei 40 giorni concessi al contribuente per proporre ricorso al giudice del lavoro contro l’iscrizione a ruolo (notifica di avvisi di addebito).
Si ricorda infatti che, in caso di mancata proposizione del ricorso entro il termine di 40 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito o della cartella di pagamento, la stessa diviene inoppugnabile.
Tale previsione normativa è stata dunque coordinata con la possibilità per l’Inps di intervenire in autotutela riconoscendo le ragioni dei contribuenti e annullando in tutto o in parte la pretesa creditoria pur in presenza di una cartella o di un avviso di addebito inoppugnabili.
Nello specifico, i casi in cui l’Istituto può intervenire in autotutela sono:
- in presenza di una sentenza dell’Autorità Giudiziaria che abbia accertato l’inesistenza, totale o parziale dell’obbligo contributivo;
- quando in assenza di una sentenza di accertamento dell’Autorità Giudiziaria, viene accertata la fondatezza delle ragioni sostanziali del contribuente pur di fronte ad un titolo non più impugnabile.
Al verificarsi delle predette fattispecie, la Sede Inps dovrà intervenire in autotutela sgravando/annullando il titolo indebitamente emesso, mentre non sarà possibile intervenire in autotutela in presenza di un titolo inoppugnabile, laddove il debitore eccepisca l’avvenuta prescrizione del credito previdenziale prima della notifica del titolo stesso.