La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6631 del 1° aprile 2015, ha ritenuto legittimo che nel caso del lavoratore, astenutosi dal lavoro a causa della bassa temperatura dell’ambiente di lavoro dovuto al malfunzionamento della caldaia, rimanga per il datore di lavoro l’obbligo alla completa retribuzione.
Già la Corte territoriale aveva rilevato che, in quella giornata l’astensione dal lavoro era riconducibile alla impossibilità della prestazione dovuta alla temperatura troppo bassa nell’ambiente di lavoro.
La Suprema Corte ha infatti premesso che il datore di lavoro è obbligato ex art. 2087 cod. civ. ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni ed è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. La violazione di tale obbligo legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione, eccependo l’inadempimento altrui, mantenendo, però, il diritto alla retribuzione.