Bonus 200 euro: beneficiari e modalità di erogazione

L’art. 31 del D.L. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”) ha introdotto un bonus “anti-inflazione” pari a 200 euro con lo scopo di sostenere concretamente i lavoratori dal vertiginoso rincaro dei prezzi. Si parla di circa 32,5 milioni di aventi diritto per una spesa stimata di circa 6,5 miliardi di euro. Scopriamo di seguito le caratteristiche principali, l’elenco dei beneficiari e le modalità di erogazione del nuovo bonus INPS, tenuto conto che, alla data odierna, non è stata ancora emanata la circolare INPS applicativa.

Di cosa si tratta?

Stiamo parlando di un’indennità una tantum pari a 200 euro, esente dal punto di vista previdenziale e fiscale. Tale bonus risulta essere non cedibile, sequestrabile o pignorabile. L’indennità può essere percepita una sola volta e in caso di dipendenti con più rapporti di lavoro in corso, è necessario che gli stessi individuino il datore di lavoro dal quale percepire il bonus in oggetto. Si precisa inoltre che il bonus resta fisso nella misura di 200 euro anche nel caso di rapporto di lavoro con orario part-time.

Platea dei beneficiari

Dopo la sua introduzione, il Governo ha progressivamente allargato il bacino di coloro che potranno accedere alla nuova indennità. Ad oggi i soggetti destinatari del “bonus 200 euro” sono pertanto i:

  • Lavoratori dipendenti che hanno beneficiato in almeno una mensilità nel primo quadrimestre 2022 dell’esonero di cui all’art. 1 comma 121 L. 234/2021 (“sconto contributivo” dello 0,80%). A tal proposito si ricorda che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 i lavoratori dipendenti, con retribuzione imponibile fino a 2.692 euro lordi mensili, possono beneficiare di uno sgravio sui contributi previdenziali nella misura dello 0,80%, come previsto dalla legge di Bilancio 2022;
  • Titolari di pensione o assegno sociale, pensioni di invalidità, misure di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 30 giugno 2022, residenti in Italia e con reddito 2021 non superiore a 35mila euro;
  • Collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co) a condizione che abbiano un contratto attivo dal 18 maggio 2022, siano iscritti alla gestione separata, non siano iscritti ad altre forme previdenziali e abbiano un reddito non superiore a 35mila euro nel 2021;
  • Beneficiari di reddito di cittadinanza purché non abbiano all’interno del proprio nucleo componenti che già beneficiano del medesimo bonus;
  • Percettori di NASPI, DIS-COLL e disoccupazione agricola nel mese di giugno 2022;
  • Percettori delle indennità per COVID-19 previste dal D.L. Sostegni e dal D.L. Sostegni bis;
  • Lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti a condizione che abbiano svolto prestazioni per un minimo di 50 giornate nel 2021 e che abbiano un reddito 2021 non superiore a 35mila euro per il 2021.
  • Lavoratori dello spettacolo purché siano iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, abbiamo versato almeno 50 contributi giornalieri e abbiano un reddito non superiore a 35mila euro per il 2021;
  • Lavoratori autonomi occasionali a patto che siano titolari di contratti autonomi occasionali (riconducibili alle disposizioni dell’articolo 2222 del codice civile), abbiano accreditato almeno un contributo nel 2021 e siano iscritti alla Gestione separata a partire dal 18 maggio 2022;
  • Incaricati delle vendite a domicilio a condizione che il reddito per il 2021 derivante dall’attività di vendita a domicilio sia stato superiore a 5mila euro, siano titolari di partita Iva attiva e siano iscritti alla Gestione separata a partire dal 18 maggio 2022
  • Lavoratori domestici purché titolari di uno o più rapporti di lavoro a partire dal 18 maggio 2022.

Per i lavoratori autonomi e per i professionisti, come precisato dall’art. 33 del D.L. 50, è stato invece istituito un fondo ad hoc da 500 milioni di euro e le modalità di erogazione saranno stabilite da un apposito decreto che verrà messo a punto dal Ministero del Lavoro entro 30 giorni dall’entrata in vigore del “Decreto Aiuti”.

Modalità di erogazione: pagamento automatico o domanda all’INPS

A seconda della diversa categoria di lavoratori cui si appartiene, sono previste modalità differenti di percezione del bonus. In particolare, per i lavoratori dipendenti, l’erogazione avviene in modo automatico con la retribuzione relativa al mese di Luglio 2022. Sarà quindi il datore di lavoro a corrispondere direttamente l’indennità al lavoratore per conto dell’INPS. A tal proposito occorre che il lavoratore dichiari al datore di lavoro di non percepire trattamenti pensionistici e di non beneficiare del reddito di cittadinanza. L’erogazione dell’indennità una tantum genera un credito che il datore di lavoro può compensare in sede di denuncia contributiva mensile.

Il pagamento diretto, questa volta da parte dell’INPS, è previsto invece per i titolari di pensione, percettori di trattamenti di disoccupazione e del reddito di cittadinanza, nonché per coloro che abbiamo percepito le “indennità COVID-19” nel 2021, sempre che non rientrino in altre categorie di lavoratori.

Per tutti gli altri lavoratori invece l’indennità verrà erogata su domanda presentata all’INPS, attraverso le modalità operative che saranno successivamente comunicate dall’istituto.

Dubbi interpretativi che dovranno essere chiariti con la circolare INPS di prossima pubblicazione

Si è detto che ai lavoratori dipendenti il bonus in oggetto spetta solo ed esclusivamente se, nel primo quadrimestre del 2022 abbiano beneficiato in almeno una mensilità dell’esonero contributivo dello 0,80%. La lettura della norma porta ad una prima riflessione sul significato da attribuire alla previsione che prevede il diritto al Bonus 200 euro a favore di coloro che hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità. A tal proposito, sorge il dubbio se per il diritto all’indennità sia necessario aver effettivamente beneficiato dell’esonero contributivo per almeno una mensilità, oppure se sia sufficiente averne semplicemente diritto, a prescindere dell’effettiva applicazione dell’esonero da parte del datore di lavoro nelle mensilità individuate dal legislatore.

Il problema, invece, si pone inoltre nel caso di rapporti di lavoro instaurati dal mese di maggio 2022, in quanto il datore di lavoro non è evidentemente in possesso degli elementi che gli consentano la verifica del requisito di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, cioè il riconoscimento dell’esonero contributivo per almeno una mensilità del primo quadrimestre 2022. Il nodo da sciogliere è se nel mese di luglio 2022 in cui dovrà essere erogato il bonus, sarà onere del datore di lavoro verificare se nel corso del primo quadrimestre il dipendente aveva un contratto che gli dava diritto alla decontribuzione e se ne ha fruito in almeno in uno dei quattro mesi. In caso affermativo, con che modalità? È sufficiente un’autocertificazione del lavoratore? Secondo l’interpretazione letterale della norma è il datore di lavoro con il quale sussiste il rapporto di lavoro nel mese di luglio a dover riconoscere il bonus, ma si auspicano chiarimenti e modifiche in sede di conversione del decreto.

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