Con l’articolo 8 del Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito nella Legge 29 dicembre 2025, n. 198, viene introdotta una nuova misura di sostegno a carico dell’INAIL. Si tratta di borse di studio in favore dei superstiti di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale. La norma amplia quindi il sistema delle tutele assicurative, affiancando alla rendita ai superstiti e all’assegno funerario, un intervento mirato a garantire la continuità del diritto allo studio.
Quadro normativo di riferimento
La disposizione si inserisce nel sistema dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, disciplinata dal DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’erogazione di borse di studio annuali da parte dell’INAIL a favore dei soggetti titolari della rendita ai superstiti.
Destinatari della misura
Possono beneficiare delle borse di studio gli alunni e gli studenti superstiti di lavoratori deceduti per causa di lavoro, titolari di rendita INAIL, iscritti a:
- scuola primaria;
- scuola secondaria di primo grado;
- scuola secondaria di secondo grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP);
- università e istituzioni AFAM;
- Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).
Importi delle borse di studio
Gli importi annui sono differenziati in funzione del percorso di studi frequentato:
- 3.000 euro per scuola primaria e secondaria di primo grado;
- 5.000 euro per scuola secondaria di secondo grado e IeFP;
- 7.000 euro per università, AFAM e ITS Academy.
Con le modifiche introdotte in sede di conversione è stato stabilito che la borsa di studio in esame è esente da ogni imposizione fiscale.
La misura è finanziata entro un limite di spesa annuale complessivo, stabilito dalla norma, e non sostituisce né riduce le altre prestazioni assicurative spettanti. Per l’anno 2026 la spesa annua è fissata in 26 milioni di euro.
Condizioni per l’erogazione
L’accesso alla borsa di studio è subordinato:
- alla frequenza regolare e con profitto del corso di studi;
- alla presentazione di apposita domanda all’INAIL.
La domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie per accertare la frequenza con profitto del corso di studio ed essere presentata o spedita entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione dell’anno scolastico o accademico.
