Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare un decreto legislativo che, a seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, apporterà alcune modifiche ai diversi decreti attuativi della legge delega n. 183/2014, c.d. Jobs Act.
Le principali modifiche riguardano:
- Lavoro accessorio (modifica al D.Lgs. n. 81/2015): è disciplinata la tracciabilità dei voucher prevedendo che i committenti (imprenditori, professionisti e imprenditori agricoli) che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, comunichino, almeno 60 minuti prima dell’effettivo inizio della prestazione, alla DTL territorialmente competente, a mezzo sms o posta elettronica i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo di svolgimento dell’attività e la durata della prestazione. In caso di inadempimento, verrà applicata una sanzione amministrativa, che va da euro 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione;
- Lavoro accessorio (modifica al D.Lgs. n. 81/2015): esclusione del settore agricolo dall’applicazione del limite di 2.000 euro ai compensi da parte di ciascun committente.
- Ammortizzatori sociali (modifica al D.Lgs. n. 148/2015): è prevista la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà difensivi, che siano in corso da almeno 12 mesi o stipulati comunque entro il 2015, in contratti di solidarietà espansivi, al fine di favorire l’incremento degli organici e l’inserimento di nuove competenze. La trasformazione non può prevedere una riduzione d’orario superiore a quella già concordata. Inoltre, per gli accordi conclusi e sottoscritti entro il 31 luglio 2015, riguardanti imprese di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, potrà essere applicata la riduzione contributiva, per un periodo massimo di 24 mesi, pari al 25% ovvero al 35% a seconda della riduzione rispetto a quello contrattuale.
- Incentivi al lavoro dei disabili (modifiche al D.Lgs. n. 151/2015): sarà possibile computare i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro (anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio) soltanto se la riduzione della capacità lavorativa è pari o superiore al 60%, per le violazioni relative alla mancata copertura della quota d’obbligo potrà essere applicata la procedura della diffida e l’importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione dell’obbligo di invio del prospetto informativo e alla mancata copertura della quota d’obbligo verrà direttamente collegata alla misura del contributo esonerativo previsto.
- Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – ANPAL (Modifiche al D.Lgs. n. 150/2015): il decreto ne specifica e chiarisce le attribuzioni.
È infine stato precisato che lo stato di disoccupazione è compatibile con lo svolgimento di rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, dai quali il lavoratore ricavi unicamente redditi di ammontare esiguo (ovvero di ammontare tale da non superare la misura del reddito definito non imponibile dal TUIR).