Con la sentenza n. 18044 del 14 settembre 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che il lavoratore può ingiungere al datore anche il pagamento a sé delle ritenute fiscali e contributive gravanti sui crediti per differenze contributive se il datore non ha provveduto ai versamenti contributivi e, con riferimento alle ritenute fiscali, per quelle che attengono esclusivamente al rapporto diretto tra contribuente e fisco.