CAMBIO APPALTO E COMPUTABILITA’ DEGLI ORFANI NEL SETTORE DELLE IMPRESE DI PULIZIA – MULTISERVIZI
Con la risposta all’interpello n. 22 del 15 settembre 2014 la Direzione Generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro si è espressa in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 18, comma 2, della L. n. 68/1999 con particolare riferimento al “riconoscimento dell’orfano già in forza per effetto di una acquisizione di appalto ed ai fini dell’assolvimento degli obblighi di legge”.
Infatti l’istante chiede se, nelle ipotesi di cambio appalto e di conseguente obbligo contrattuale di assunzione del personale già in forza presso il precedente appaltatore ai sensi dell’art. 4 del CCNL imprese pulizia/multiservizi, l’impresa subentrante debba procedere ad una assunzione ex novo di un altro soggetto orfano ovvero “possa ritenersi riconosciuto ai fini degli obblighi di legge il soggetto orfano già in forza ma non riconosciuto come tale ex L. n. 68/1999”.
A seguito di cambio appalto e della relativa assunzione del personale impiegato dal precedente appaltatore, per l’impresa subentrante potrebbe dunque verificarsi un incremento della base occupazionale, cui occorrerebbe riferirsi ai fini della corretta determinazione della quota di riserva ex artt. 3 e 18 della L. n. 68/1999.
Si ricorda che con circolare n. 77/2001, limitatamente al settore delle imprese di pulizia e servizi integrati, ha chiarito che “nel caso di passaggio di appalto e di conseguente incremento del personale occupato alle dirette dipendenze dell’impresa subentrante,(…) il numero dei lavoratori acquisito non è considerato ai fini del computo della quota d’obbligo di lavoratori disabili. Dovrà essere pertanto assicurata la copertura calcolando la riserva sulla base dell’organico già in servizio presso l’impresa medesima al momento dell’acquisizione dell’appalto, ferma restando, com’è evidente, la permanenza in servizio dei disabili eccedenti provenienti dall’impresa cessata, a norma di legge”.
Il Ministero ritiene che tale orientamento possa essere utile anche in relazione alla individuazione degli orfani da assumere.
Va poi evidenziato che le disposizioni di cui all’art. 4, comma 4, della L. n. 68/1999 (nonché quelle di cui all’art. 3, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 333/2000) dimostrano come, in alcuni casi, sia possibile computare nella quota di riserva lavoratori assunti al di fuori delle procedure del collocamento obbligatorio.
Ciò premesso si ritiene che, nell’ipotesi di cambio appalto, il datore di lavoro subentrante potrà computare nella quota di riserva ex art. 18, comma 2 il personale orfano assunto in applicazione dell’obbligo contrattuale di cui all’art. 4 del CCNL imprese pulizia/multiservizi e quindi al di fuori delle procedure sul collocamento obbligatorio. 
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