Cambio appalto per le imprese di pulizie: concessione benefici contributivi di cui alla L. n. 407/1990
Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 20 del 20 luglio 2015, ha risposto ad un quesito in merito alla possibilità, nelle ipotesi di cambio appalto, di beneficiare delle agevolazioni contributive di cui all’art. 8 c. 9 della L. n. 407/1990, in relazione alle nuove assunzioni effettuate dall’azienda cedente l’appalto entro sei mesi dalla cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti della medesima azienda impiegati nell’appalto.
Nella sua risposta il Ministero si sofferma sulla fattispecie del cambio appalto disciplinata principalmente nell’ambito della contrattazione collettiva; si ricorda infatti che alcuni CCNL (come ad esempio il contratto collettivo Servizi di pulizie/Multiservizi) obbligano l’impresa appaltatrice che subentra nell’appalto a riassumere il personale già in forza presso il precedente appaltatore, con ciò escludendo tali assunzioni da eventuali agevolazioni in quanto effettuate in “attuazione di un obbligo preesistente” sancito da clausole contrattuali.
Diversamente, con riferimento alle assunzioni di nuovo personale da parte dell’azienda cedente, anche se effettuate entro sei mesi dalle cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti di quest’ultima in conseguenza del cambio appalto, si ritiene possano trovare applicazione i benefici di cui all’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990.
Ciò nella misura in cui l’effettiva riassunzione dei lavoratori da parte dell’azienda subentrante comporti il “superamento” dei diritti di precedenza nei confronti dell’impresa cedente che ha operato la riduzione del personale. 
Tags:
Condividi questo articolo
Leggi e ascolta
Categorie
Tags
Articoli che potrebbero interessarti
Iscriviti alla newsletter
Resta sempre aggiornato