Con sentenza n. 24972/2016 la Corte di Cassazione ha affermato che non in tutti i casi di cambio di appalto si può rilevare la casistica del trasferimento d’azienda previsto dall’art. 2112 c.c.
Anche se la giurisprudenza consolidata ha stabilito che per l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. basta che il complesso organizzato dei beni dell’impresa, nella sua identità obiettiva, sia passato ad un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica, anche a prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l’imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione, la stessa giurisprudenza richiede che ci sia un passaggio di beni di non trascurabile entità.
Ne risulta quindi che, anche se un’azienda può comprendere beni immateriali, è ben difficile che possa ridursi solo ad essi.
La stessa nozione di azienda (contenuta nell’art. 2555 c.c.) evoca pur sempre la necessità anche di beni materiali organizzati tra loro in funzione dell’esercizio dell’impresa, organizzazione di fatto impraticabile in caso di strutture fisiche di trascurabile entità o mancanti del tutto, giacché organizzare significa coordinare tra loro molteplici fattori della produzione (capitale, beni naturali e lavoro) e non uno solo.