Con il messaggio n. 2908 del 1° luglio 2016, in attesa della circolare definitiva che illustrerà nel dettaglio sia sul piano interpretativo sia sotto il profilo applicativo i contenuti del DM n. 95442/2016 relativo ai programmi di cassa integrazione salariale ordinaria, l’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti relativi al nuovo procedimento amministrativo di concessione.
Con riferimento alle modalità di presentazione delle domande e di avvio dell’istruttoria, è stato precisato che:
- È stata introdotta la competenza esclusiva delle sedi INPS riguardo la concessione della prestazione con la corrispondente soppressione delle Commissioni provinciali CIGO;
- Sono stati individuati criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande;
- È stato previsto l’obbligo a carico delle aziende richiedenti di una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione;
- È prevista la facoltà in capo all’INPS di un supplemento istruttorio con richiesta di integrazione della documentazione ai fini procedimentali.
La relazione tecnica, in particolare, dovrà essere dettagliata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato e, infine, inviata telematicamente.
Anche le richieste di proroga della domanda originaria dovranno essere accompagnata dalla relazione tecnica obbligatoria.
In allegato al messaggio, sono stati inseriti tutti i fac-simile di relazione tecnica, differenziati a seconda della causa di intervento dell’integrazione salariale.
DECORRENZA: le domande di concessione di CIGO presentate dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, dovranno essere istruite e decise in applicazione della nuova disciplina, quindi, la nuova disciplina si applica alle domande presentate dal 29 giugno 2016.