Con la circolare n. 12 dell’8 aprile 2015, il Ministero del Lavoro ha previsto che il sopravvenire della fattispecie giuridica che consente di autorizzare il trattamento di CIGS previsto dall’articolo 3 della L. n. 223/1991 in favore dei lavoratori deve verificarsi entro il 31 dicembre 2015, considerato che con effetto dal 1° gennaio 2016 tale previsione normativa sarà eliminata.
Di conseguenza, preso atto che a partire dal 1° gennaio 2016 viene meno il fondamento giuridico alla base dell’accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese ammesse a procedure concorsuali, i requisiti per l’ammissione al trattamento in questione dovranno perfezionarsi entro la fine del 2015.
Quindi entro questa data è necessario che sia stato stipulato l’accordo in sede istituzionale, che preveda l’inizio delle sospensioni entro la medesima data e sia inoltre presentata l’istanza di ammissione al trattamento al Ministero del Lavoro, prescindendo cioè dai termini di presentazione dell’istanza (ex DPR 218/2000).
Il Ministero, effettuerà l’istruttoria relativa alla sussistenza dei requisiti previsti, emanerà i decreto di autorizzazione del trattamento di CIGS con decorrenza nell’anno 2015, il quale potrà anche protrarsi nell’anno 2016, in forza degli accordi già sottoscritti.