CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA SOLO FINO AL 31 DICEMBRE 2015
Con la circolare n. 12 dell’8 aprile 2015, il Ministero del Lavoro ha previsto che il sopravvenire della fattispecie giuridica che consente di autorizzare il trattamento di CIGS previsto dall’articolo 3 della L. n. 223/1991 in favore dei lavoratori deve verificarsi entro il 31 dicembre 2015, considerato che con effetto dal 1° gennaio 2016 tale previsione normativa sarà eliminata.
Di conseguenza, preso atto che a partire dal 1° gennaio 2016 viene meno il fondamento giuridico alla base dell’accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese ammesse a procedure concorsuali, i requisiti per l’ammissione al trattamento in questione dovranno perfezionarsi entro la fine del 2015. 
Quindi entro questa data è necessario che sia stato stipulato l’accordo in sede istituzionale, che preveda l’inizio delle sospensioni entro la medesima data e sia inoltre presentata l’istanza di ammissione al trattamento al Ministero del Lavoro, prescindendo cioè dai termini di presentazione dell’istanza (ex DPR 218/2000).
Il Ministero, effettuerà l’istruttoria relativa alla sussistenza dei requisiti previsti, emanerà i decreto di autorizzazione del trattamento di CIGS con decorrenza nell’anno 2015, il quale potrà anche protrarsi nell’anno 2016, in forza degli accordi già sottoscritti.
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