In data 12 dicembre 2025 è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo della parte economica del CCNL Amministratori di Condominio – SACI, applicabile ai dipendenti degli studi professionali che amministrano condomini o immobili e delle società di servizi integrati alla proprietà immobiliare.
Il rinnovo è stato siglato da ANACI, SACI e CISAL Terziario, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e scadenza al 31 dicembre 2028.
Di seguito le principali novità introdotte.
1. Incremento della componente parametrica
Il rinnovo prevede aumenti della componente parametrica con decorrenza:
- 1° gennaio 2026;
- 1° gennaio 2027.
2. Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale
Sono state aggiornate le tabelle territoriali della Retribuzione Minima Contrattuale Mensile con decorrenza:
- dal 1° gennaio 2026;
- dal 1° gennaio 2027.
Le tabelle risultano differenziate per Regione e per livello di inquadramento e includono specifiche previsioni anche per gli operatori di vendita.
3. Indennità di Mancata Contrattazione (IMC)
Dal 1° gennaio 2026 sono stati rideterminati gli importi mensili dell’IMC, con effetti diretti sul trattamento economico dei lavoratori nelle realtà prive di contrattazione di secondo livello.
4. Cessazione dell’Indennità di Vacanza Contrattuale
A decorrere dal 1° gennaio 2026, l’Indennità di Vacanza Contrattuale:
- cessa di essere corrisposta;
- viene integralmente assorbita dagli aumenti contrattuali previsti dal rinnovo.
5. Nuove maggiorazioni per lavoro straordinario
Il contratto introduce una rimodulazione delle percentuali di maggiorazione previste per:
- straordinario prolungato;
- straordinario spezzato.
6. Aggiornamento del welfare contrattuale
A partire dal 2026 è riconosciuto un welfare contrattuale annuo in favore dei lavoratori in forza e non in prova, nella seguente misura:
- € 1.500,00 per i Quadri;
- € 800,00 per gli altri livelli e per gli operatori di vendita.
7. Malattia e terapie salvavita
Dal 1° gennaio 2026, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita (es. chemioterapia, emodialisi) possono essere riconosciuti 30 giorni aggiuntivi di comporto:
- la richiesta deve essere presentata prima o contestualmente all’inizio delle cure;
- il periodo massimo di conservazione del posto non deve essere già esaurito;
- è necessaria idonea certificazione sanitaria.
