Rinnovo CCNL Commercio ANPIT 2026: le novità del Protocollo per datori di lavoro

In data 28 luglio 2026 ANPIT e UNICA, con l’assistenza di CISAL Terziario, hanno sottoscritto il Protocollo di rinnovo del CCNL Commercio ANPIT, codice CNEL H024. Il rinnovo decorre dal 1° agosto 2026 e avrà validità fino al 31 luglio 2029, fatte salve le specifiche decorrenze previste per singoli istituti.

Decorrenza e durata del rinnovo

Il nuovo CCNL Commercio ANPIT ha efficacia dal 1° agosto 2026 al 31 luglio 2029. Trattandosi di un rinnovo triennale, i datori di lavoro sono tenuti a un’attività di adeguamento contrattuale che investe la struttura retributiva, il sistema di classificazione e diversi istituti normativi, secondo un calendario di decorrenze differenziate che sarà opportuno monitorare con attenzione.

La nuova struttura del trattamento economico complessivo

A partire dal 1° agosto 2026 il trattamento economico contrattuale si compone di: Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, EPAM (Elemento Perequativo Aggiuntivo Mensile), I.M.C. (Indennità Mensile Contrattuale), welfare contrattuale, indennità di funzione ove prevista, scatti di anzianità ed eventuali indennità di mansione. Gli elementi economici mensili sono corrisposti per tredici mensilità, con l’eccezione del welfare, espresso in valore annuo. Di rilievo la soppressione, per il livello A2, della previgente indennità di funzione (€ 120,00 mensili), assorbita negli incrementi complessivi del rinnovo.

EPAM: Elemento Perequativo Aggiuntivo Mensile

Il rinnovo introduce l’EPAM in sostituzione del precedente Elemento Perequativo Mensile Regionale. Si tratta di un elemento fisso, di matrice nazionale (e non più regionale), differenziato per livello, erogato per tredici mensilità e rilevante ai fini della determinazione della retribuzione annua contrattuale.

L’indennità mensile contrattuale (I.M.C.)

La previgente “indennità di mancata contrattazione” muta natura giuridica e viene ridefinita come Indennità Mensile Contrattuale. Dal 1° agosto 2026 la I.M.C. costituisce elemento economico fisso e continuativo, è corrisposta per tredici mensilità, è utile ai fini del TFR e degli istituti indiretti e differiti previsti dal CCNL, ed è riproporzionata per i rapporti part-time e di durata inferiore all’anno. L’istituto è assorbibile, fino a concorrenza, da trattamenti economici individuali o collettivi aggiuntivi (superminimi, premi annui o di risultato, indennità aziendali), purché soggetti a contribuzione ed effettivamente erogati nel medesimo periodo; ove tali trattamenti risultino inferiori alla I.M.C., il datore di lavoro è tenuto a riconoscere la differenza.

Welfare contrattuale

Il Protocollo qualifica espressamente il welfare come componente stabile del trattamento economico complessivo. Per il 2026 restano confermati i valori previgenti, mentre dal 1° gennaio 2027 troveranno applicazione i nuovi importi annuali definiti dalle parti sociali.

ll nuovo sistema di classificazione del personale

Tra le modifiche di maggior impatto operativo vi è la revisione integrale del sistema classificatorio. L’inquadramento dovrà essere individuato sulla base delle mansioni effettivamente e prevalentemente svolte, valutando congiuntamente conoscenze, competenze, complessità, autonomia, responsabilità sul risultato, coordinamento e impatto organizzativo: la sola denominazione aziendale della mansione non determina, di per sé, il livello di inquadramento. Il passaggio al livello superiore è dovuto quando risultino stabilmente esercitate le funzioni caratterizzanti tale livello. Il livello A1 viene ridenominato Quadro A – QA, e la nuova scala professionale si articola da D2 (mansioni semplici) fino a Dirigente, passando per i livelli C2, C1, B2, B1, A2, QA e Q. Il rinnovo istituisce inoltre nuove famiglie professionali dedicate a innovazione digitale, gestione dei dati, intelligenza artificiale, cybersecurity, automazione e business intelligence, a testimonianza di un aggiornamento del CCNL alle competenze emergenti del settore terziario.

Indennità di cassa e referente operativo

Dal 1° agosto 2026 spetta un’indennità pari al 6% della paga base conglobata mensile al lavoratore adibito con continuità a operazioni di cassa per almeno 15 giorni solari al mese, responsabile della quadratura dei conti e tenuto a rispondere di errori e differenze di cassa; l’indennità, riproporzionata nei rapporti part-time, non incide su tredicesima, ferie, festività e TFR. Viene inoltre introdotta la figura del Referente operativo di turno o di punto vendita, incarico temporaneo attribuibile al Commesso alla vendita, da formalizzarsi per iscritto con indicazione di decorrenza, durata presumibile e attività affidate. Al Referente operativo possono essere attribuite solo attività di raccordo (gestione turni, comunicazioni organizzative, apertura/chiusura punto vendita, riscontro dati di cassa), restando escluse funzioni di natura gerarchica, disciplinare o gestionale. Per l’incarico è prevista un’indennità di € 85,00, cumulabile con quella di cassa in presenza dei relativi presupposti; qualora le funzioni di coordinamento assumano carattere stabile e prevalente, il datore di lavoro dovrà verificare la coerenza dell’inquadramento professionale attribuito.

Apprendistato professionalizzante, scatti di anzianità e previdenza complementare

Dal 1° agosto 2026 l’apprendistato professionalizzante è utilizzabile per il conseguimento dei livelli da D1 ad A2, con durata massima ordinaria di 36 mesi, articolata in due periodi di 18 mesi ciascuno; per i rapporti già in corso alla data del 31 luglio 2026 restano ferme la durata e la qualificazione originariamente previste, fatta salva l’applicazione dei nuovi valori economici ove più favorevoli. Il rinnovo conferma un massimo di 10 scatti triennali di anzianità, con importi differenziati per livello. Sul fronte della previdenza complementare, il CCNL individua EURORISPARMIO quale forma pensionistica di riferimento: a richiesta del lavoratore, il datore di lavoro verserà il TFR maturato e una contribuzione aziendale pari all’1,5% della paga base conglobata, condizionata al versamento da parte del lavoratore di almeno l’1% della propria paga base. Resta confermato, quale ente bilaterale obbligatorio, l’ENBIC, senza variazioni rispetto alla contribuzione già prevista dal precedente CCNL.

Considerazioni conclusive

Il rinnovo del CCNL Commercio ANPIT impone alle imprese del settore un’attività di verifica e adeguamento su più fronti: struttura retributiva, corretto inquadramento del personale alla luce del nuovo sistema classificatorio, gestione delle indennità accessorie (cassa e referente operativo) e coerenza degli incarichi temporanei di coordinamento con l’inquadramento formale attribuito. Si raccomanda ai responsabili HR di procedere tempestivamente a una ricognizione delle posizioni aziendali, al fine di prevenire contenziosi legati a un inquadramento non allineato alle mansioni effettivamente svolte.

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