L’accordo di rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio del 30/03/2015 ha previsto l’erogazione, nel mese di novembre 2017, di un elemento economico di garanzia (EEG).
Il suddetto importo compete ai lavoratori a tempo indeterminato, intermittenti, somministrati nonché agli apprendisti in forza al 31 ottobre 2017, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi, in aziende che non applicano collettivi territoriali o aziendali che prevedano trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal CCNL Commercio Confcommercio.
MODALITÀ’ DI EROGAZIONE
L’importo da erogare nel cedolino di novembre 2017 varia in base alla dimensione aziendale, come evidenziato nella tabella sottostante:
Quadri, I e II livello | III e IV livello | V e VI livello | |
Aziende fino a 10 dipendenti | 95 euro | 80 euro | 65 euro |
Aziende a partire da 11 dipendenti | 105 euro | 90 euro | 75 euro |
L’importo spettante deve essere calcolato in proporzione all’effettiva prestazione lavorativa svolta dal 01/01/2015 al 31/10/2017 (computando come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni).
L’elemento economico di garanzia (EEG) dovrà quindi essere riproporzionato nei casi di assenza per:
- periodi di maternità facoltativa;
- periodi di maternità anticipata o prolungata;
- permessi e aspettative non retribuite;
- periodi di ricorso alla Cassa integrazione straordinaria;
- periodi di malattia o infortunio non retribuiti dal datore di lavoro.
Per i dipendenti a tempo parziale, l’importo sarà calcolato secondo il criterio di proporzionalità.
L’importo non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Per quanto riguarda la dimensione aziendale, deve essere utilizzata come discriminante l’organico ad ottobre 2017, secondo le regole Uniemens, prendendo in considerazione l’elemento <forza aziendale>.
ASSORBIMENTI
L’importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal C.C.N.L., che venga corrisposto successivamente all’1.1.2015, salvo i casi in cui i suddetti importi aggiuntivi non siano stati esplicitamente considerati non assorbibili.
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