Confcommercio – Imprese per l’Italia e Manageritalia hanno sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.
Il nuovo CCNL decorre dal 1° gennaio 2026 e rimane in vigore fino al 31 dicembre 2028.
Di seguito le principali novità del rinnovo.
1. Trattamento economico
È previsto un incremento della retribuzione di fatto articolato su tre tranche:
- € 320,00 mensili dal 1° gennaio 2026;
- € 260,00 mensili dal 1° gennaio 2027;
- € 220,00 mensili dal 1° gennaio 2028.
Per effetto degli aumenti, i minimi contrattuali mensili risultano pari a:
- € 4.660,00 dal 1° gennaio 2026;
- € 4.920,00 dal 1° gennaio 2027;
- € 5.140,00 dal 1° gennaio 2028.
Gli incrementi non sono assorbibili da trattamenti individuali già in essere, salvo somme erogate dopo il 31 luglio 2025 a titolo di acconto o anticipo su futuri aumenti contrattuali o finalizzate al recupero del potere d’acquisto.
2. Welfare aziendale
È confermato e rafforzato il welfare obbligatorio per ciascun dirigente, pari a € 1.500,00 annui, da utilizzare tramite la piattaforma CFMT Welfare per gli anni 2026–2028.
È prevista:
- la possibilità di riporto dei crediti non utilizzati all’anno successivo;
- in alternativa, la destinazione al Fondo Mario Negri.
In assenza di scelta espressa entro il 31 dicembre di ciascun anno, il credito viene automaticamente riaccreditato nell’annualità seguente.
3. Formazione professionale e outplacement
Per il periodo 1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028:
- il contributo annuo per la formazione è pari a € 308,00 a carico dell’azienda e € 148,00 a carico del dirigente;
- in caso di risoluzione del rapporto (incluse le risoluzioni consensuali e le conciliazioni), salvo giusta causa, licenziamento disciplinare o dimissioni volontarie, il datore di lavoro è tenuto a versare al CFMT un contributo di € 2.000,00 per programmi di ricollocazione e politiche attive, ad eccezione dei dirigenti che abbiano già compiuto 64 anni.
4. Previdenza integrativa – Fondo Mario Negri
È previsto un incremento progressivo del contributo aziendale:
- 2,52% dal 1° gennaio 2026;
- 2,57% dal 1° gennaio 2027;
- 2,62% dal 1° gennaio 2028.
Dal 1° gennaio 2026, il contributo a carico del dirigente è elevato al 2%.
5. Assistenza integrativa – Fondo Antonio Pastore
Dal 4° trimestre 2025 (pagamento entro il 10 gennaio 2026) sono ridefiniti i valori contributivi:
- premio infortuni pari a € 560,00 annui per assicurato;
- contributo complessivo a regime pari a € 5.321,26, con trattenuta a carico del dirigente di € 464,81.
6. Agevolazioni contributive – contribuzione ridotta
È rimodulata la disciplina delle agevolazioni contributive previste dagli articoli 27 e 28 del CCNL:
- la contribuzione ridotta può essere richiesta una sola volta nell’arco della carriera del dirigente;
- ha carattere temporaneo, per un massimo di due anni, elevati a tre anni in caso di contratti a termine con dirigenti senior, fino a tre anni prima dell’età pensionabile di vecchiaia.
7. Invecchiamento attivo e ricambio generazionale
Il rinnovo introduce una specifica disciplina sull’“invecchiamento attivo”, finalizzata a:
- favorire la stabilità occupazionale dei dirigenti senior;
- agevolare il trasferimento delle competenze e il ricambio generazionale.
I dirigenti fino a tre anni dall’età pensionabile possono stipulare un nuovo contratto a tempo determinato, anche part-time, per attività di tutoraggio e mentoring.
Il contratto deve essere sottoscritto presso le Associazioni territoriali di Manageritalia o Confcommercio, che ne attestano la validità.
È prevista, una sola volta per ciascun dirigente, l’applicazione dell’agevolazione contributiva dell’art. 30 del CCNL per un massimo di tre anni.
In caso di cessazione anticipata (salvo giusta causa), spetta al dirigente un’indennità pari alle mensilità residue fino alla scadenza.
8. Malattia e tutela sanitaria
Per i dirigenti che fruiscono del congedo non retribuito fino a 24 mesi previsto dalla L. 106/2025 (malattie oncologiche, croniche o invalidanti con grado pari o superiore al 74%), l’azienda è tenuta a garantire per l’intera durata del congedo la contribuzione al Fondo sanitario FASDAC, a proprio carico esclusivo.
9. Genitorialità
Le Parti si impegnano a sostenere il programma “Un Fiocco in Azienda”, finalizzato al contrasto del fenomeno della denatalità.
Le modalità attuative saranno definite con accordo a latere.
