In data 7 luglio 2026, la FISM e le Organizzazioni sindacali FLC-CGIL, CISL Scuola e SNALS-Confsal hanno sottoscritto il verbale di accordo relativo al secondo biennio 2026-2027 del CCNL FISM. Il rinnovo CCNL FISM interviene sui minimi tabellari e ridisegna alcune disposizioni cruciali in materia di contratto a tempo determinato, welfare contrattuale scuole paritarie e assistenza sanitaria integrativa CCNL FISM, lasciando invariate le disposizioni del CCNL 2024-2027 non espressamente modificate rispetto al testo sottoscritto il 28 maggio 2025.
I nuovi minimi tabellari CCNL FISM
L’accordo prevede un incremento retributivo complessivo pari a 80,00 euro lordi mensili, parametrato sul VI livello e riconosciuto in due tranche: la prima dal 1° settembre 2026, la seconda dal 1° settembre 2027.
Il contratto a tempo determinato per docenti non abilitati ed educatori privi del titolo
Uno degli interventi di maggior rilievo sistematico riguarda la modifica dell’art. 21.2 del CCNL, efficace dal 30 giugno 2026. La disposizione consente il ricorso al contratto a tempo determinato in presenza di carenza di personale docente abilitato ovvero di personale educativo privo dei titoli richiesti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quelli previsti dall’art. 14 del d.lgs. n. 65/2017.
L’assunzione a termine può quindi essere disposta in attesa del conseguimento dell’abilitazione o del titolo, dell’istituzione dei relativi corsi abilitanti, ovvero dell’espletamento delle procedure concorsuali necessarie.
Sotto il profilo della durata, l’art. 21.2 introduce un regime derogatorio rispetto al limite ordinario dei 36 mesi previsto dalla disciplina generale sui contratti a termine (d.lgs. 81/2015): il rapporto può infatti essere reiterato fino a un periodo complessivo massimo di 84 mesi (12 mesi iniziali più ulteriori 72), computando in tale limite il contratto originario, le proroghe, i rinnovi ed eventuali rapporti pregressi con il medesimo ente. Significativamente, il CCNL esclude che tale superamento richieda il previo esperimento della procedura autorizzativa presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, altrimenti necessaria secondo la disciplina ordinaria. Resta fermo, in ogni caso, che la proroga o il rinnovo oltre i limiti standard permane condizionata al persistere della situazione di carenza di personale abilitato.
Quanto agli effetti del conseguimento del titolo in corso di rapporto, l’accordo distingue due ipotesi: se l’abilitazione interviene dopo i primi dodici mesi, il contratto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato dalla data di conseguimento, senza necessità di attendere la naturale scadenza; se invece il titolo è conseguito entro i primi dodici mesi, il rapporto prosegue fino al termine originariamente pattuito e può essere seguito da un nuovo contratto a tempo determinato, stipulato senza periodo di prova e di durata complessiva non superiore a dodici mesi.
Il nuovo contratto a termine per i coordinatori
Dal 30 giugno 2026 trova inoltre applicazione il nuovo artivolo 21.13 del CCNL, dedicato ai lavoratori assunti per svolgere la funzione di coordinatore ai sensi dell’art. 34, inquadrati nel VII livello (lettere A, B, C) o nell’VIII livello (lettere A, B, C, D). Per tali figure è ammesso un contratto a tempo determinato della durata iniziale di dodici mesi, prorogabile o rinnovabile entro il limite massimo complessivo di 60 mesi, comprensivo della durata iniziale, di tutti i rinnovi, di tutte le proroghe e degli eventuali periodi già maturati anteriormente all’entrata in vigore dell’accordo.
Il welfare contrattuale per il biennio 2026-2027
Con la riformulazione dell’art. 45 del CCNL, gli enti sono tenuti a mettere a disposizione di ciascun lavoratore, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, strumenti di welfare per un valore di 100,00 euro annui, da erogare entro il 24 dicembre dell’anno di riferimento e utilizzabili entro il 24 dicembre dell’anno successivo.
Il beneficio spetta ai lavoratori che:
- abbiano superato il periodo di prova;
- risultino in forza al 1° settembre, o siano assunti successivamente entro il 31 dicembre, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato con almeno tre mesi di anzianità maturata nell’anno, anche non consecutivi.
Sono esclusi i dipendenti in aspettativa non retribuita tra il 1° settembre e il 31 dicembre; in caso di cessazione del rapporto in tale finestra temporale, l’importo maturato deve essere corrisposto in sede di liquidazione del TFR. Per i lavoratori part-time il valore è riproporzionato in base all’orario in essere alla data rilevante. Il lavoratore può altresì destinare, in tutto o in parte, il valore di welfare al Fondo Espero o al fondo di assistenza sanitaria integrativa individuato dalle parti.
Assistenza Sanitaria Integrativa CCNL FISM
L’art. 45-bis conferma l’adesione al Fondo Reciproca e UniSalute quale gestore dell’assistenza sanitaria integrativa, con riserva delle parti di individuare un nuovo fondo con eventuale efficacia dal 1° gennaio 2028. La copertura è garantita ai dipendenti a tempo indeterminato, agli apprendisti e ai lavoratori a tempo determinato con contratto di durata iniziale superiore a tre mesi; il requisito temporale va verificato sulla durata originaria del rapporto e non è sanato da eventuali proroghe successive.
Il contributo, integralmente a carico del datore di lavoro, è pari a 84,50 euro annui per dipendente (7,042 euro mensili per dodici mensilità), comprende i relativi oneri sociali, costituisce parte integrante della retribuzione ex artt. 40 e 42 del CCNL e non concorre a formare reddito imponibile nei limiti dell’art. 12, comma 4, lett. f), della legge n. 153/1969, pur restando assoggettato al contributo di solidarietà del 10%. Nel contributo ordinario è compresa la copertura dei figli fiscalmente a carico di età inferiore a 21 anni, senza oneri aggiuntivi.
Lo studio Paserio & Partners rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento e per l’assistenza operativa nell’applicazione delle nuove disposizioni contrattuali.
