Il 10 dicembre 2025 è stata siglata l’ipotesi di rinnovo del CCNL Gomma Plastica tra Federazione Gomma Plastica e le Organizzazioni sindacali FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL, con decorrenza 1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028 e approvazione delle OO.SS. attesa entro il 30 gennaio 2026.
Di seguito riportiamo una sintesi delle principali novità.
1. Trattamento economico – Minimi tabellari
L’accordo prevede incrementi dei minimi retributivi complessivi pari a €195 nel livello F, articolati in quattro tranche:
- €60 dal 1° gennaio 2026;
- €60 dal 1° aprile 2027;
- €60 dal 1° aprile 2028;
- €15 dal 1° dicembre 2028.
Gli importi sono riferiti al livello medio e saranno riparametrati sugli altri livelli secondo le consuete scale contrattuali, che verranno definite nelle tabelle ufficiali di prossima pubblicazione.
2. Classificazione del personale – evoluzione strutturale
Le Parti hanno operato aggiornamenti alla classificazione professionale per riflettere l’evoluzione dei processi organizzativi e digitali:
- Ridenominazione delle Aree:
- Area Personale/Organizzazione/EDP → Area Personale/Organizzazione/Sistemi informativi
- Area Servizi vari → Area Funzioni integrate e trasversali
- Nuovi profili professionali: a partire dal 1° gennaio 2027, i lavoratori e le lavoratrici inquadrati/e al livello H dell’area commerciale – logistica, con posizione professionale di carrellista, saranno inquadrati/e al livello G con posizione di “carrellista movimentatore merci” dopo dodici mesi di permanenza nel livello H;
- Eliminazione del livello I (nelle aree di produzione e delle funzioni integrate trasversali) dal 1° dicembre 2028, con riallocazione diretta delle posizioni coinvolte al livello H.
3. Premio di risultato e contrattazione di secondo livello
Viene confermata l’indennità sostitutiva del premio di risultato per le aziende che non abbiano attivato contrattazione di secondo livello nei tre anni precedenti.
Il passaggio dall’indennità al premio di risultato resta demandato alla contrattazione aziendale.
4. Orario di lavoro – gestione dei turni
Per le attività continuative su 17 o più turni settimanali, è stabilita una ridefinizione del numero di giornate lavorative annue (8 ore ciascuna) con progressive riduzioni nel triennio 2026-2028
5. Malattia – comporto e tutela rafforzata
Il rinnovo prevede un’estensione del periodo di comporto per lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992 e della L. 68/1999:
- fino a 3 anni di anzianità: 8 mesi;
- oltre 3 e fino a 6 anni: 12 mesi;
- oltre 6 anni: 16 mesi.
6. Previdenza complementare
Il contributo a carico dell’Azienda, dovuto al Fondo Gomma Platica, è elevato come segue:
- dal 1° gennaio 2027 – 1,78%;
- dal 1° gennaio 2028 – 2,00%.
Resta fermo il contributo a carico dei lavoratori pari all’1,56% della retribuzione annua utile per il TFR.
7. Formazione professionale
Viene introdotto l’obbligo di 12 ore di formazione professionale di aggiornamento per i lavoratori a tempo indeterminato non in prova. La formazione è qualificata come leva strategica di competitività e occupabilità.
8. Tutele sociali
L’accordo rafforza le tutele già previste dal D.Lgs. 80/2015, riconoscendo alle Lavoratrici inserite in percorsi di protezione per la violenza di genere, qualora ne dovessero fare richiesta:
- 3 mesi aggiuntivi di congedo retribuito, per motivi connessi al percorso di protezione;
- percorsi formativi di reinserimento nel gruppo di lavoro;
- possibile anticipazione del TFR disponibile, fino al 70%;
- mantenimento della contribuzione mensile al Fondo FASG&P durante il periodo di congedo, per un massimo di 4 trimestri successivi alla concessione dello stesso;
- accesso al lavoro agile, se compatibile con l’organizzazione del lavoro e la mansione svolta.
Inoltre, le Parti riconoscono l’importanza sociale dei cd. “accomodamenti ragionevoli”, ovvero l’insieme delle misure ed adattamenti tecnici e/o organizzativi volti a rimuovere o ridurre le barriere che contrastano l’esercizio da parte del dipendente con disabilità della piena uguaglianza con gli altri lavoratori.
9. Discipline contrattuali del lavoro
Apprendistato
L’accordo apporta aggiornamenti alla normativa contrattuale per il contratto di apprendistato.
Apprendistato professionalizzante
Tutte le qualifiche sono ammesse, ad eccezione di quelle inquadrate al livello I.
La durata massima dell’apprendistato professionalizzante è fissata in 3 anni.
Se l’apprendista possiede un titolo di studio coerente con la qualifica da conseguire, la durata viene ridotta come segue:
- EQF 4 (diploma tecnico, liceale, professionale o certificato ITS): riduzione di 6 mesi;
- EQF 5 (diploma ITS): riduzione di 6 mesi;
- EQF 6 e 7 (laurea): riduzione di 12 mesi.
Periodi di apprendistato già svolti presso altri datori di lavoro, per la stessa qualifica e secondo il CCNL, possono ridurre la durata fino a un massimo di 6 mesi, se documentati. In caso di più attestazioni, si applica la riduzione più favorevole.
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
L’accordo fa riferimento all’Accordo interconfederale 18 maggio 2016.
Apprendistato di alta formazione e ricerca
L’accordo fa riferimento all’Accordo interconfederale 18 maggio 2016.
Il periodo di prova è pari a 6 mesi di servizio effettivo.
N.B. per gli apprendisti già in forza al momento dell’entrata in vigore dell’accordo continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal CCNL del 26 gennaio 2023.
Contratti a termine e somministrazione
La durata massima del periodo di prova è determinata in base a quanto stabilito all’art. 7, comma 2, D.lgs. n.104/2022.
Viene abrogata la clausola di stabilizzazione dopo 44 mesi svolti con contratto a termine e in somministrazione.
Part-time
La maggiorazione in caso di variazione in aumento della prestazione (clausola elastica) è elevata al 16% della retribuzione.
