*Testo redatto da Paserio & Partners, audio generato con il supporto dell’Intelligenza Artificiale.
Il 22 novembre 2025 FEDERMECCANICA e ASSISTAL, insieme alle Organizzazioni sindacali FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM-UIL, hanno siglato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Industria e Installazione di Impianti, con validità fino al 30 giugno 2028.
Il nuovo contratto introduce misure rilevanti in tema di retribuzione, welfare, formazione, flessibilità organizzativa e tutela della persona, con impatti operativi che richiedono un tempestivo adeguamento da parte delle aziende del settore.
Di seguito un’analisi sintetica e operativa delle novità più significative.
Incrementi retributivi dal 2026 al 2028
Sono state definite tre tranche di aumento dei minimi tabellari, con decorrenza:
- 1° giugno 2026
- 1° giugno 2027
- 1° giugno 2028
Gli incrementi sono differenziati per livello di inquadramento.
Si precisa che nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL, i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della dinamica inflativa consuntivata, misurata con l’IPCA al netto degli energetici importati così come fornita dall’ISTAT.
Welfare contrattuale: nuovo credito da 250 € annui
Dal 2026 le aziende dovranno mettere a disposizione di ogni lavoratore:
- 250 € annui di welfare, utilizzabili entro il 31 maggio dell’anno successivo.
- Per il solo 2026, l’erogazione dovrà avvenire entro febbraio.
Quota associativa straordinaria
Per gli anni 2026, 2027 e 2028 è introdotta una quota straordinaria di 30 € annui destinata ai non iscritti alle OO.SS. stipulanti.
- Le aziende dovranno affiggere comunicazione in bacheca dal 1° febbraio al 15 aprile 2026.
- Con il cedolino di aprile 2026 dovrà essere consegnato il modulo di rifiuto.
- In assenza di opposizione la quota sarà trattenuta nel mese di giugno.
Rimodulazione dei periodi per l’assegnazione a mansioni superiori
Il nuovo contratto rivede tempi e criteri per l’acquisizione del livello superiore:
- 60 giorni continuativi oppure 120 non continuativi nell’arco di un anno
oppure - 6 mesi non continuativi nell’arco di 3 anni;
Per i livelli B1, B2, B3 e A1:
- 4 mesi continuativi oppure 9 mesi non continuativi in 3 anni.
Riduzione annua per turnisti
In favore dei lavoratori non siderurgici:
- Dal 1° gennaio 2027: 4 ore annue aggiuntive per chi svolge almeno 18 turni settimanali con turno notturno.
- Dal 1° gennaio 2028: 4 ore annue per chi svolge almeno 21 turni settimanali.
Nuove tutele in caso di malattia grave e disabilità
Dal 1° gennaio 2026 sono previsti:
- 10 ore annue di permessi per visite, esami e cure legate a malattie oncologiche per lavoratori con invalidità ≥74% così come i dipendenti con figli minorenni nelle stesse condizioni.
- Possibilità di utilizzare nella stessa giornata ore di PAR.
- Congedo non retribuito fino a 24 mesi, con conservazione del posto e priorità nel lavoro agile al rientro.
- Estensione del periodo di conservazione del posto dopo il comporto, con integrazione economica fino all’80% della retribuzione, secondo l’anzianità:
- +30 giorni: anzianità ≤ 3 anni
- +45 giorni: anzianità tra 3 e 6 anni
- +60 giorni: anzianità > 6 anni
Formazione continua e contributo MetApprendo
Dal 1° gennaio 2026:
- Contributo annuale €1,50 per dipendente, da versare entro aprile.
- 4 ore di formazione aggiuntive per lavoratori rientranti da lunghe assenze (maternità/paternità, congedo parentale, malattia, infortunio, violenza di genere, CIGS).
Permessi per malattia del figlio
Dal 2026:
- 3 giorni annui retribuiti all’80% per malattia di figli fino a 4 anni.
- Non cumulabili tra genitori.
9. Aspettativa per ricongiungimento familiare
Nelle imprese con oltre 150 dipendenti:
- Lavoratori migranti con almeno 5 anni di anzianità possono richiedere 1–2 mesi di aspettativa (una sola volta ogni tre anni), non frazionabili.
Contratti a termine: nuovi casi ammessi fino a 24 mesi
Il contratto definisce i casi in cui è possibile superare i 12 mesi (fino a un massimo di 24):
- over 50
- under 35 senza impiego regolare da 6 mesi
- lavoratori in CIGS da almeno 6 mesi
- periodi legati a fiere e mostre
- progetti o commesse temporanee
- proroghe dovute a ritardi del committente
Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l’utilizzo dei casi sopra indicati è subordinato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di contratti a termine nella misura pari almeno al 20% dei contratti a tempo determinato cessati nell’anno civile precedente in forza per i casi di cui sopra (restano esclusi i casi di recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa).
Somministrazione a tempo indeterminato
Dal 1° gennaio 2026:
- Dopo 48 mesi complessivi di missione (anche non continuativi) presso la stessa azienda nell’ambito di contratti di somministrazione a tempo indeterminato, il lavoratore acquisisce il diritto all’assunzione a tempo indeterminato.
- Non si conteggiano le missioni svolte prima del 31 dicembre 2025.
Parità di genere e tutela della genitorialità
Le Parti hanno introdotto una serie di strumenti dedicati alla riduzione del divario di genere e alla promozione di modelli organizzativi inclusivi.
Sono previste misure su:
- rientro dalla maternità
- prevenzione delle molestie
- sviluppo professionale femminile
- trasparenza retributiva in vista del recepimento della Direttiva UE 2023/970
Il supporto di Paserio & Partners
Il nostro Studio mette a disposizione:
- aggiornamento completo della documentazione interna;
- adeguamento del payroll e dei sistemi di gestione del personale;
- supporto nella definizione delle policy aziendali;
- formazione dedicata a HR, responsabili di funzione e imprenditori;
- assistenza nelle relazioni sindacali e nella gestione dei processi di stabilizzazione.
Per ulteriori approfondimenti o per valutare l’impatto del rinnovo nella tua azienda, siamo a completa disposizione.
