Rinnovo CCNL Metalmeccanica Industria 2025–2028: le principali novità per le imprese

*Testo redatto da Paserio & Partners, audio generato con il supporto dell’Intelligenza Artificiale.

Il 22 novembre 2025 FEDERMECCANICA e ASSISTAL, insieme alle Organizzazioni sindacali FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM-UIL, hanno siglato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Industria e Installazione di Impianti, con validità fino al 30 giugno 2028.
Il nuovo contratto introduce misure rilevanti in tema di retribuzione, welfare, formazione, flessibilità organizzativa e tutela della persona, con impatti operativi che richiedono un tempestivo adeguamento da parte delle aziende del settore.

Di seguito un’analisi sintetica e operativa delle novità più significative.

Incrementi retributivi dal 2026 al 2028

Sono state definite tre tranche di aumento dei minimi tabellari, con decorrenza:

  • 1° giugno 2026
  • 1° giugno 2027
  • 1° giugno 2028

Gli incrementi sono differenziati per livello di inquadramento.

Si precisa che nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL, i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della dinamica inflativa consuntivata, misurata con l’IPCA al netto degli energetici importati così come fornita dall’ISTAT.

Welfare contrattuale: nuovo credito da 250 € annui

Dal 2026 le aziende dovranno mettere a disposizione di ogni lavoratore:

  • 250 € annui di welfare, utilizzabili entro il 31 maggio dell’anno successivo.
  • Per il solo 2026, l’erogazione dovrà avvenire entro febbraio.

Quota associativa straordinaria

Per gli anni 2026, 2027 e 2028 è introdotta una quota straordinaria di 30 € annui destinata ai non iscritti alle OO.SS. stipulanti.

  • Le aziende dovranno affiggere comunicazione in bacheca dal 1° febbraio al 15 aprile 2026.
  • Con il cedolino di aprile 2026 dovrà essere consegnato il modulo di rifiuto.
  • In assenza di opposizione la quota sarà trattenuta nel mese di giugno.

Rimodulazione dei periodi per l’assegnazione a mansioni superiori

Il nuovo contratto rivede tempi e criteri per l’acquisizione del livello superiore:

  • 60 giorni continuativi oppure 120 non continuativi nell’arco di un anno
    oppure
  • 6 mesi non continuativi nell’arco di 3 anni;

Per i livelli B1, B2, B3 e A1:

  • 4 mesi continuativi oppure 9 mesi non continuativi in 3 anni.

Riduzione annua per turnisti

In favore dei lavoratori non siderurgici:

  • Dal 1° gennaio 2027: 4 ore annue aggiuntive per chi svolge almeno 18 turni settimanali con turno notturno.
  • Dal 1° gennaio 2028: 4 ore annue per chi svolge almeno 21 turni settimanali.

Nuove tutele in caso di malattia grave e disabilità

Dal 1° gennaio 2026 sono previsti:

  • 10 ore annue di permessi per visite, esami e cure legate a malattie oncologiche per lavoratori con invalidità ≥74% così come i dipendenti con figli minorenni nelle stesse condizioni.
  • Possibilità di utilizzare nella stessa giornata ore di PAR.
  • Congedo non retribuito fino a 24 mesi, con conservazione del posto e priorità nel lavoro agile al rientro.
  • Estensione del periodo di conservazione del posto dopo il comporto, con integrazione economica fino all’80% della retribuzione, secondo l’anzianità:
    • +30 giorni: anzianità ≤ 3 anni
    • +45 giorni: anzianità tra 3 e 6 anni
    • +60 giorni: anzianità > 6 anni

Formazione continua e contributo MetApprendo

Dal 1° gennaio 2026:

  • Contributo annuale €1,50 per dipendente, da versare entro aprile.
  • 4 ore di formazione aggiuntive per lavoratori rientranti da lunghe assenze (maternità/paternità, congedo parentale, malattia, infortunio, violenza di genere, CIGS).

Permessi per malattia del figlio

Dal 2026:

  • 3 giorni annui retribuiti all’80% per malattia di figli fino a 4 anni.
  • Non cumulabili tra genitori.

9. Aspettativa per ricongiungimento familiare

Nelle imprese con oltre 150 dipendenti:

  • Lavoratori migranti con almeno 5 anni di anzianità possono richiedere 1–2 mesi di aspettativa (una sola volta ogni tre anni), non frazionabili.

Contratti a termine: nuovi casi ammessi fino a 24 mesi

Il contratto definisce i casi in cui è possibile superare i 12 mesi (fino a un massimo di 24):

  • over 50
  • under 35 senza impiego regolare da 6 mesi
  • lavoratori in CIGS da almeno 6 mesi
  • periodi legati a fiere e mostre
  • progetti o commesse temporanee
  • proroghe dovute a ritardi del committente

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l’utilizzo dei casi sopra indicati è subordinato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di contratti a termine nella misura pari almeno al 20% dei contratti a tempo determinato cessati nell’anno civile precedente in forza per i casi di cui sopra (restano esclusi i casi di recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa).

Somministrazione a tempo indeterminato

Dal 1° gennaio 2026:

  • Dopo 48 mesi complessivi di missione (anche non continuativi) presso la stessa azienda nell’ambito di contratti di somministrazione a tempo indeterminato, il lavoratore acquisisce il diritto all’assunzione a tempo indeterminato.
  • Non si conteggiano le missioni svolte prima del 31 dicembre 2025.

Parità di genere e tutela della genitorialità

Le Parti hanno introdotto una serie di strumenti dedicati alla riduzione del divario di genere e alla promozione di modelli organizzativi inclusivi.

Sono previste misure su:

  • rientro dalla maternità
  • prevenzione delle molestie
  • sviluppo professionale femminile
  • trasparenza retributiva in vista del recepimento della Direttiva UE 2023/970

Il supporto di Paserio & Partners

Il nostro Studio mette a disposizione:

  • aggiornamento completo della documentazione interna;
  • adeguamento del payroll e dei sistemi di gestione del personale;
  • supporto nella definizione delle policy aziendali;
  • formazione dedicata a HR, responsabili di funzione e imprenditori;
  • assistenza nelle relazioni sindacali e nella gestione dei processi di stabilizzazione.

Per ulteriori approfondimenti o per valutare l’impatto del rinnovo nella tua azienda, siamo a completa disposizione.

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