Rinnovo CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti: le principali novità economiche e normative del 2026

Le Organizzazioni datoriali e sindacali di settore hanno sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti, introducendo significative novità sia sul piano economico sia su quello normativo.

Incrementi retributivi e minimi contrattuali

Il rinnovo prevede un incremento dei salari contrattuali provinciali vigenti alla data del 28 maggio 2026, articolato in due tranche: il 3,4% a decorrere dal 1° giugno 2026 e l’ulteriore 1,7% dal 1° gennaio 2027. La prima tranche assolve altresì alla funzione di compensare il periodo di vacanza contrattuale intercorso.

I nuovi minimi nazionali di area costituiscono il limite minimo inderogabile da rispettare anche nei futuri rinnovi provinciali.

Le Parti sociali si sono inoltre riservate un incontro nel mese di settembre 2027, volto a verificare l’andamento dell’inflazione reale e a valutare l’opportunità di ulteriori adeguamenti economici.

Il nuovo trattamento economico complessivo (TEC)

Per la prima volta il contratto individua espressamente, in un’ottica di trasparenza e di riferimento unitario, tutte le voci che compongono il Trattamento Economico Complessivo (TEC): oltre al salario contrattuale, vi rientrano il terzo elemento, la tredicesima e la quattordicesima mensilità, le ferie, gli scatti di anzianità, il welfare nazionale e territoriale, l’Agrifondo, le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni, i premi di produttività, le indennità di origine contrattuale e i generi in natura (o il relativo valore corrispettivo).

L’elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.)

Dal 1° gennaio 2027 viene introdotto, in favore degli operai agricoli a tempo determinato, un nuovo istituto retributivo destinato a premiare la continuità del rapporto di lavoro. Il beneficio spetta ai lavoratori che abbiano maturato almeno tre anni consecutivi presso la medesima azienda, con non meno di 150 giornate lavorate per ciascuna annualità. A decorrere dal quarto anno, viene riconosciuto un elemento retributivo pari allo 0,4% del salario contrattuale, destinato a permanere negli anni successivi purché permangano i requisiti richiesti. La misura persegue una finalità di fidelizzazione della manodopera stagionale.

Trattamento di fine rapporto

Per gli operai agricoli a tempo determinato impiegati in attività stagionali viene confermata – e opportunamente chiarita nella propria portata applicativa – la facoltà di anticipare il TFR, corrispondendolo mensilmente unitamente alla retribuzione ordinaria.

Welfare contrattuale e bilateralità

Il sistema di bilateralità viene ulteriormente ampliato mediante l’introduzione di nuove prestazioni: l’assegno di solidarietà per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, indennità sperimentali riservate ai lavoratori a tempo determinato, prestazioni economiche per le vittime di violenza di genere, la prestazione in caso di premorienza, borse di studio e ulteriori interventi a valere sul Fondo sanitario FISA. Tali prestazioni spettano alle sole aziende regolarmente iscritte e contribuenti al sistema bilaterale; le aziende non aderenti sono tenute a erogare direttamente ai lavoratori prestazioni equivalenti.

Festività, ferie e permessi

Dal 2026 entra tra le festività contrattuali il 4 ottobre – San Francesco d’Assisi. Dal 1° gennaio 2027 cambia inoltre il trattamento economico delle festività infrasettimanali coincidenti con la domenica: per gli operai a tempo indeterminato tali festività saranno retribuite con le stesse modalità previste per le festività nazionali coincidenti con la domenica.

Sul fronte delle ferie, i lavoratori con cittadinanza non italiana potranno cumulare le giornate di ferie, permessi, flessibilità e banca ore, al fine di agevolare il rientro nel Paese di origine, secondo modalità che saranno definite dai contratti provinciali.

Il rinnovo amplia altresì sensibilmente il sistema dei permessi: i tre giorni di permesso per lutto sono estesi al decesso degli affini di primo grado; è introdotto un permesso di 8 ore annue retribuite, fruibile anche frazionatamente, per l’assistenza a genitori anziani non autosufficienti (in favore dei lavoratori che non beneficino già delle tutele di cui alla L. 104/1992); ai lavoratori titolari di permesso di soggiorno sono riconosciute 4 ore annue retribuite, frazionabili per un minimo di due ore, per gli adempimenti presso la Questura. Le tradizionali 150 ore di diritto allo studio vengono infine estese anche alla frequenza di percorsi universitari, superando il precedente limite riferito al solo recupero scolastico.

Tutele in materia di malattia, infortunio e part-time

Per i lavoratori affetti da patologie oncologiche o sottoposti a gravi interventi chirurgici individuati dal contratto, al termine del periodo di comporto è riconosciuta la facoltà di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita fino a nove mesi, con conservazione del posto di lavoro.

Il periodo massimo di conservazione del posto in caso di infortunio riconosciuto dall’INAIL viene uniformato a 15 mesi.

In recepimento delle disposizioni del d.lgs. 81/2015, ai lavoratori affetti da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico-degenerative è riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, con possibilità di successivo ripristino a richiesta del lavoratore. I contratti provinciali potranno inoltre disciplinare analoga facoltà in favore delle lavoratrici madri o, in alternativa, dei lavoratori padri conviventi con figli di età inferiore a tredici anni ovvero portatori di handicap ai sensi dell’art. 3, L. 104/1992.

Il contratto a termine triennale sperimentale

In via sperimentale per il triennio 2027-2029, è prevista la possibilità di stipulare, per le categorie di operai agricoli e florovivaisti impiegati in attività stagionali o caratterizzate da più fasi lavorative nell’anno, contratti a termine triennali articolati in tre distinti rapporti annuali consecutivi, a condizione che sia garantita un’occupazione superiore a 100 giornate annue. La disciplina, pur incentivando la continuità occupazionale, lascia impregiudicato il diritto del lavoratore all’indennità di disoccupazione agricola per le giornate non lavorate.

Previdenza complementare e ulteriori disposizioni

Vengono introdotte modifiche alla disciplina di Agrifondo: il contributo datoriale non è dovuto in caso di iscrizione ad altro fondo pensione e, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, è ora possibile conferire il 50% del TFR maturando, in alternativa al conferimento integrale.

Per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione certificati è prevista la conservazione del posto di lavoro per 12 mesi, unitamente a nuove prestazioni economiche erogate tramite il sistema bilaterale.

Viene infine prorogato al 31 dicembre 2027 il termine per il completamento del processo di trasformazione e costituzione degli Enti Bilaterali Agricoli Territoriali.

Paserio & Partners resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per il supporto nell’implementazione delle novità contrattuali illustrate.

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