Rinnovo CCNL Proprietari di Fabbricati: novità economiche e normative per i datori di lavoro del settore immobiliare

Il giorno 30 ottobre 2025, è stata sottoscritta l’ipotesi di rinnovo del CCNL Proprietari di Fabbricati tra CONFEDILIZIA e le Organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS.

Di seguito le principali novità.

1. Importo “una tantum”

A copertura del periodo 1° gennaio 2023 – 31 ottobre 2025, è prevista l’erogazione di un importo una tantum, articolato in tre rate di pari importo con le seguenti scadenze:

  • novembre 2025;
  • giugno 2026;
  • giugno 2027.

Gli importi variano in base al livello di inquadramento (da A1 a D4) e vengono:

  • riconosciuti ai lavoratori in forza in ciascuna data di scadenza;
  • riproporzionati in base alla permanenza in servizio nel periodo di riferimento e all’orario di lavoro individuale.

Nota importante: ai lavoratori che abbiano prestato attività nel periodo considerato e che cessino il rapporto per licenziamento tra il 1° novembre 2025 e il 30 giugno 2027, spetta l’intera somma.

L’una tantum non incide su TFR né su altri istituti contrattuali.

2. Incrementi del salario conglobato

Sono previsti incrementi mensili del salario conglobato con decorrenza:

  • 1° gennaio 2026;
  • 1° gennaio 2027;
  • 1° gennaio 2028.

Le nuove misure, differenziate per livello, determinano un progressivo adeguamento del trattamento economico nel triennio di vigenza contrattuale.

3. Nuove indennità variabili

Dal 1° gennaio 2026 vengono introdotte nuove voci indennitarie:

  • indennità ritiro e consegna chiavi: prevista per i portieri A e per i profili D3, di importo pari a €15,00 per il ritiro e la consegna delle chiavi degli appartamenti siti nella proprietà immobiliare destinati a locazione;
  • indennità ritiro corrispondenza straordinaria (raccomandate e pacchi Amazon, corrieri, ecc.): per i portieri A è elevata a €1,10 mensili negli immobili ad uso prevalentemente abitativo ed a € 1,40 mensili negli immobili ad uso prevalentemente non abitativo. Tale somma può essere riconosciuta dalla stessa data anche ai profili D3.

4. Festività

Dal 1° gennaio 2026 la giornata del 4 ottobre – San Francesco d’Assisi è riconosciuta come festività nazionale retribuita.

5. Malattia

In caso di assenza per malattia, per i profili A, C e D, è riconosciuta un’indennità giornaliera per l’intero periodo di comporto, pari a:

  • 65% della retribuzione media globale giornaliera fino al 20° giorno (con un minimo di € 28,00);
  • 75% della retribuzione media giornaliera dal 21° giorno in poi (con un minimo € 31,00).

L’indennità decorre, in caso di malattie di durata continuativa non superiore ai 14 giorni, dal 3° giorno di malattia (i primi due giorni sono comunque computati nei 180 giorni di carenza). La stessa indennità decorre dal 1° giorno per malattie superiori ai 8 giorni.

I primi tre giorni di malattia sono compresi e computati nel periodo di comporto.

6. Infortunio sul lavoro

Dal 1° gennaio 2026 il datore di lavoro è tenuto ad anticipare l’indennità INAIL per l’inabilità temporanea assoluta.

7. Permessi

È introdotto un nuovo permesso retribuito di 1 giorno annuo per prevenzione medica, da:

  • richiedere con 5 giorni di preavviso;
  • documentare successivamente con attestazione della visita effettuata.

Il permesso non è monetizzabile né accantonabile.

8. Tutela delle vittime di violenza

Il CCNL introduce una disciplina specifica a favore delle donne vittime di violenza di genere, rafforzando le misure di protezione e sostegno.

9. Assistenza integrativa

Dalla data di sottoscrizione del CCNL le prestazioni saranno erogate anche ai familiari fiscalmente a carico e per il relativo finanziamento è previsto, dal 1° febbraio 2027, un contributo di 6,00 euro mensili per lavoratore, a carico del datore di lavoro.

10. Contratti a termine – nuove causali

Il contratto a tempo determinato è ammesso fino a 24 mesi esclusivamente per:

  • sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto;
  • incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria della proprietà immobiliare.

Sono consentite:

  • fino a 4 proroghe nell’arco dei 24 mesi;
  • proroghe libere nei primi 12 mesi, successivamente con causale.
Condividi questo articolo
Leggi e ascolta
Categorie
Tags
Articoli che potrebbero interessarti
Iscriviti alla newsletter
Resta sempre aggiornato