In data 17 dicembre 2025 è stato sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2028; le modifiche normative ed economiche trovano applicazione dalla data di sottoscrizione.
Di seguito riepiloghiamo le principali novità di interesse per le aziende.
1. Incrementi retributivi
Sono ridefiniti i minimi tabellari per ciascun livello di inquadramento.
Gli aumenti sono articolati in 7 tranche con le seguenti decorrenze:
- 1° gennaio 2026;
- 1° luglio 2026;
- 1° febbraio 2027;
- 1° luglio 2027;
- 1° febbraio 2028;
- 1° novembre 2028;
- 1° dicembre 2029.
2. Importo “una tantum”
Ad integrale copertura del periodo 1º gennaio 2025 – 31 dicembre 2025 (periodo di carenza contrattuale), l’accordo ha stabilito la corresponsione, ai soli lavoratori in forza al 17 dicembre 2025, di un importo forfettario una tantum nella misura di € 104, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L’una tantum viene erogata in 2 rate:
- € 52 con la retribuzione del mese di febbraio 2026;
- € 52 con la retribuzione di giugno 2026.
Per gli apprendisti l’importo è riconosciuto nella misura del 70%.
L’importo di cui sopra, ridotto in caso di part time, è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta ed è escluso pertanto dal calcolo del TFR.
Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazione degli importi di “una tantum” indicati nell’ accordo. Pertanto, tali importi potranno essere detratti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza.
L’importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.
3. Periodo di prova
Per le assunzioni effettuate dal 1° febbraio 2026, il periodo di prova per gli operai, inquadrati a qualsiasi livello, è fissato in 40 giorni lavorativi.
Per i rapporti instaurati prima di tale data, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
4. Preavviso – Operai
Dal 1° febbraio 2026 sono ridefiniti i termini di preavviso in caso di dimissioni o licenziamento:
- 12 giorni fino a 5 anni di anzianità;
- 16 giorni da 6 a 10 anni;
- 20 giorni oltre i 10 anni.
Le nuove disposizioni si applicano esclusivamente alle cessazioni effettuate a decorrere dal 1° febbraio 2026.
5. Apprendistato professionalizzante
Dal 1° gennaio 2026 gli apprendisti maturano gli scatti di anzianità. Lo scatto maturato durante l’apprendistato è pari a € 6,00 non rapportato alla percentuale di progressione retributiva.
Per gli apprendisti già in forza al 1° gennaio 2026, l’anzianità utile decorre da tale data.
Sono inoltre disciplinate le modalità di rivalutazione degli scatti al termine del periodo formativo.
6. Congedi per violenza di genere
È introdotta, su richiesta della lavoratrice inserita in percorsi di protezione per violenza di genere, la possibilità di ulteriori 3 mesi di aspettativa retribuita, con indennità pari al 70% della retribuzione a carico dell’azienda.
7. Contratti a tempo determinato
Vengono individuate nuove causali che consentono il ricorso al contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi, nel rispetto del limite massimo di 24 mesi, ai sensi degli articoli 19 e 21 del D.Lgs. 81/2015.
In particolare, è ammesso il rinnovo o la proroga in presenza di:
“esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti da quelle disponibili nell’organico in relazione all’esecuzione di commesse particolari”.
8. Lavoro a tempo parziale e lavoro supplementare
La maggiorazione per il lavoro supplementare viene elevata al 25%.
9. Commissione bilaterale
Dal 1° febbraio 2026 è istituita una Commissione bilaterale per il monitoraggio della sfera di applicazione contrattuale e delle indennità previste dal CCNL.
